Civile

Per ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita, il veicolo usato deve essere privo di vizi

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Compravendita - Vendita di moto - Risoluzione del contratto – Art. 1458 c.c. - Inadempimento di notevole rilevanza - Difetto di accensione - Cosa inidonea all'uso cui era destinata
Si può esercitare l'azione redibitoria solo in presenza di vizi che costituiscono un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non vengono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della capacità di rendere inidonea la cosa all'uso cui era destinata o di diminuirne il valore in modo apprezzabile. La risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'articolo 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3272

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risoluzione del contratto - In genere - Vendita - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti - Risoluzione del contratto - Principio generale della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze
Gli artt. 1490 e 1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 settembre 2013 n. 21949

Risoluzione del contratto - Effetti restitutori - Necessità di specifica domanda della parte interessata – Sussiste
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'articolo 1458 del Cc, l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1° luglio 2008 n. 17995

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 novembre 2002, n. 16021

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