Civile

Procedura d’urgenza se il risanamento dell’azienda è a rischio

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

Il grave pregiudizio ai creditori e alla concreta fattibilità di un piano concordatario giustifica la dichiarazione d’urgenza di una procedura concordataria e prevale sulle misure emergenziali. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Roma che, con la sentenza del 20 aprile 2020 ha decretato l’inapplicabilità della sospensione dei termini e del differimento dell’ udienza previsti dall’articolo 83, comma 1 del Dl 18/2020.

Il tribunale di Roma
Il blocco (inizialmente previsto dal 9 marzo al 15 aprile e poi prorogato all’11 maggio 2020) riguardava il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e il differimento delle relative udienze che si sarebbero dovute svolgere durante il periodo di sospensione. Il legislatore aveva disposto, tuttavia, che tale disposizione non si applica in caso di procedimenti che presentano caratteri di urgenza. E, secondo i giudici romani, il grave pregiudizio ai creditori e alla concreta fattibilità di un piano concordatario giustifica la dichiarazione d’urgenza. Un’interpretazione significativa anche se il periodo di sospensione si è concluso.

L’intento del legislatore era evitare che l’aggravamento della crisi di un’impresa già in concordato, conseguente a circostanze esogene quali i riflessi provocati dalla pandemia, potesse determinare il forzoso arresto della procedura concordataria e, di conseguenza, costringere il debitore all’alternativa liquidatoria. Se, dunque, l’obiettivo era quello di non pregiudicare la procedura con iniziative che avessero l’effetto di modificare, in termini di contenuto e tempistiche, la domanda concordataria, alla stessa conclusione deve giungersi se il debitore chiede che venga data attuazione alla propria richiesta di composizione della crisi che abbia già superato positivamente il vaglio giudiziale di ammissibilità, eliminando situazioni di incertezza del relativo assetto attuativo.

Sulla base di tale argomentazione, la dichiarazione d’urgenza della procedura di concordato si fonda sul presupposto che il differimento dell’adunanza dei creditori possa comportare grave pregiudizio ai creditori, incidendo sulla realizzazione del piano di risanamento, la cui concreta fattibilità poggia anche sul rispetto di un delineato orizzonte temporale prospettico. Pertanto, la dichiarazione di urgenza della procedura, elidendo la sospensione legale dei termini prevista dal decreto Cura Italia, consente (rectius: impone) il rispetto dei tempi procedurali previsti per il suo regolare svolgimento.

Il tribunale di Mantova
Con il medesimo fine di rispettare, proteggere ed agevolare la buona riuscita della procedura concordataria, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 9 aprile 2020, ha autorizzato la sospensione dell’efficacia dei contratti di locazione finanziaria durante il periodo del lockdown.

Ritenuta sussistente l’urgenza, dettata dall’imprevedibilità della pandemia da Covid-19, di provvedere in ordine all’istanza di sospensione dei contratti di locazione finanziaria e in considerazione dell’incremento dei costi di natura prededucibile derivante dal mantenimento dell’operatività dei suddetti contratti durante il periodo di chiusura forzata con conseguente pregiudizio alla fattibilità del piano concordatario, il Tribunale ha autorizzato la sospensione di tali contratti per un periodo di 60 giorni.

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