Civile

Sanzioni della Banca d'Italia, non censurabile un contraddittorio meno pregnante di quello penale

Legittima la sanzione a carico dell'ex componente del Cda di Abbacus Sim per eccessiva concentrazione di cariche e potere decisionale, senza predisporre un adeguato sistema di controllo. Lo ha deciso la seconda sezione della Cassazione con la sentenza n. 16422 depositata oggi. Tutte respinte le contestazioni della difesa dai dubbi di legittimità costituzionale all'analisi delle decisioni assunte in corte di appello. La suprema corte ha anche respinto l'ipotesi violazione dei principi del contraddittorio nel procedimento interno alla Banca d'Italia. I giudici hanno ricordato che «non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio addetto all'istruttoria o di sua mancata audizione innanzi al Direttorio, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisidzionale». I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che «la garanzia difensiva è data dalla possibilità di ricorso al Giudice con cognizione piena circa il merito della condotta illecita, prchè in tale ambito potrà dispiegarsi appieno il contraddittorio di tipo orizzontale di fronte a soggetto terzo e indipendente». E quindi «non appare censurabile la scelta della Banca d'italia di connotare la garanzia del contraddittorio in ambito del procedimento amministrativo secondo parametri meno pregnanti rispetto a quello in sede di procedimento penale».

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 30 luglio 2020 n. 16422

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