Civile

Se il committente recede dal contratto l'appaltatore deve dimostrare l'utile netto che avrebbe conseguito

a cura della Redazione PlusPlus254 Diritto

Appalto - Recesso unilaterale del committente - Indennizzo - Onere della prova a carico dell'appaltatore
Nel caso di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'art. 1671 c.c., l'appaltatore, che chiede di essere indennizzato dal mancato guadagno, ha l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione di opere appaltate. L'utile netto da lui conseguibile sarebbe costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi oppure gli ha procurato vantaggi diversi.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 luglio 2020, n. 15304

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere - Prova dell'esistenza dei vizi - Ripartizione dell'onere - Accettazione dell'opera da parte del committente - Incidenza - Fondamento
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 agosto 2013, n. 19146

Appalto (contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente - Indennizzo del mancato guadagno dovuto all'appaltatore - Determinazione - Differenza fra prezzo pattuito e spese da sostenere - Eccezione del committente di "compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Distribuzione tra le parti dell'onere della prova - Criteri
In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 giugno 2012, n. 9132

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