DOMICILIO DIGITALE - Cassazione n. 16581
Dopo articolato ragionamento sulle notifiche digitali, la VI Sezione rinvia alla IV per la risoluzione della questione se ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello sia valida la notifica via pec eseguita all'indirizzo del codifensore nominato in atti esclusivamente come domiciliatario fisico e senza indicazione della Pec, mentre gli altri due legali avevano espressamente richiesto l'informativa via pec. Dunque la questione riguarda il carattere vincolante anche per le notificazioni del domicilio digitale
Non accessibilità digitale di prodotti e servizi, la mancata informazione può configurare una pratica commerciale ingannevole
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Liste elettorali, la Consulta deciderà sull’uso della firma digitale per i disabili
di Francesco Machina Grifeo