Civile

Per il reato di omesso pagamento delle ritenute non conta il numero di lavoratori coinvolti

di Patrizia Maciocchi

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali scatta a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti. Partendo da questo presupposto è ininfluente il controllo a campione su 10 dipendenti su 200 dal quale è risultato che, per tutti i lavoratori controllati, erano state pagate le retribuzioni, circostanza che consente di affermare il reato. La Corte di cassazione, con la sentenza 23185, respinge il ricorso del legale rappresentante della società contro la condanna. Ad avviso della difesa, infatti, il controllo limitato a soli 10 dipendenti non avrebbe consentito di provare il pagamento delle retribuzioni, anche per gli altri rimasti esclusi dalla verifica parziale. Per la Cassazione però non è così. I giudici chiariscono come prima cosa che il motivo non sarebbe trattabile, in quanto nuovo, ma detto questo lo considerano comunque non decisivo. La prova dell'omissione stava, infatti, sia nella testimonianza dell'Ispettore dell'Inps sia nella trasmissione della documentazione all'ente di previdenza. Tuttavia, precisano i giudici di legittimità, anche se la Corte d'appello avesse considerato la verifica a campione non sufficiente, non essendo la testimonianza l'unica prova prodotta, questo non sarebbe stato comunque sufficiente ad incidere sulla decisione. In caso di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, infatti, “è irrilevante il numero di lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva, penalmente sanzionata, la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata, indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l'omissione è riferita”. In tal caso, precisa la Suprema corte, sarà al massimo, onere della difesa, e non dell'accusa come affermato dal ricorrente, provare il mancato pagamento delle retribuzioni ad alcuni lavoratori e “dedurre la specifica circostanza impeditiva del perfezionamento del reato”.

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 30 luglio 2020 n.23185

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