Civile

Amministrazione straordinaria: stop alla prescrizione con l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario

di Patrizia Maciocchi

Nell'amministrazione straordinaria, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, comporta l'interruzione della prescrizione, con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi direttamente in seguito alla comunicazione inviata dal commissario. La Corte di cassazione, con la sentenza 14527, detta una serie di principi di diritto in tema di interessi post-fallimentari, nell'ambito di una controversia tra una società in amministrazione straordinaria e i suoi creditori. La Suprema corte ricorda che la prescrizione dei crediti maturati sui chirografari, nella procedura fallimentare, viene interrotta dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Mentre nella diversa ipotesi dell'amministrazione straordinaria, al pari di quanto avviene nella procedura coatta amministrativa, a far scattare lo stop alla prescrizione è l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario: un'interruzione che ha effetto su tutti i creditori. I giudici di legittimità precisano inoltre che la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti. In tale ambito, infatti, gli interessi continuano a maturare

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