Famiglia

Reversibilità limitata per i divorziati: serve un assegno deciso dal giudice

di Selene Pascasi

Dal mese successivo al decesso del pensionato, o del lavoratore che abbia maturato i requisiti, per i familiari stretti scatta automaticamente l’incasso di una somma chiamata reversibilità, pensata per bilanciare le minori entrate. Ma come la si spartisce se il defunto, divorziato e risposato, lascia un ex consorte e il coniuge superstite? E se manteneva un figlio invalido? Sono tante le questioni che i giudici hanno, via via, risolto. Vediamo come, nei dettagli.

A chi spetta la reversibilità

Va detto, intanto, che se la morte colpisce una persona non ancora pensionata si parla di pensione indiretta calcolata dall’Inps sulle annualità di contributi versati (15 di anzianità assicurativa e contributiva, o 5 di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso). Non mutano, però, modalità di erogazione, misura e casi di esclusione regolati dalla legge 335/1995, che individua come beneficiario principale il coniuge e - post riforma Cirinnà (legge 76/2016) - la parte dell’unione civile lasciando fuori solo il partner di coppie di fatto. A goderne, anche i figli che si presume vivano a carico (Cassazione 1861/2019) perché minori, maggiorenni non autonomi (studenti o universitari fino a 26 anni) o inabili impossibilitati al lavoro (Cassazione 28608/2018). Senza queste persone, la reversibilità andrà a: genitori ultra 65enni del defunto, fratelli, sorelle o nipoti (Consulta 180/1999) mantenuti fino al decesso.

Separati e divorziati

Eliminate per incostituzionalità le norme che estromettevano il separato con addebito (Corte costituzionale 286/1987) gli si riconosce il trattamento anche quando non percepisca il mantenimento (Cassazione 7464/2019) o gli alimenti (Cassazione 2606/2018). Assetto diverso per il divorzio che non sospende ma recide il matrimonio: il divorziato potrà reclamare il beneficio solo se non è convolato a nuove nozze ed è titolare di un assegno sancito dal giudice, anche se non ancora decorrente (Tribunale di Caltanissetta 102/2018) o fissato dopo la morte dell’ex (Cassazione 24041/2019). Niente reversibilità, quindi, per chi non sia giudizialmente destinatario di assegno pur avendone i requisiti o avendolo sempre ricevuto su elargizione spontanea (Cassazione 11129/2019). Trattamento negato anche per i divorziati che, optando per un assegno una tantum - peraltro indeducibile (Cassazione 29178/2019) - non abbiano subìto l’affievolirsi del sostegno dell’ex (Cassazione 22434/2018).

La spartizione delle quote

Se a beneficiare della reversibilità siano, iure proprio (Cassazione 6257/2019), coniuge divorziato e superstite, nel calcolo delle rispettive spettanze si terrà conto di più elementi: durata dei matrimoni, convivenza prematrimoniale, condizioni economiche delle parti al momento dell’evento morte - ininfluenti i fatti sopravvenuti (Corte d’appello di Genova 190/2019) - e importo dell’assegno divorzile. Ma attenzione perché la cifra fissata con il divorzio non è soglia invalicabile nel conteggio della quota dovuta all’ex ma semplice parametro tra quelli individuati dalla Corte costituzionale (sentenza 419/99) per determinarne l’ammontare (Cassazione 5290/2020). Circa, invece, la fase di stabile convivenza prematrimoniale, i giudici oscillano. Per alcuni è criterio autonomo giuridicamente rilevante (Cassazione 5268/2020), per altri è correttivo della durata del matrimonio (Cassazione 8263/2020).

Liti complesse, quelle sulla ripartizione del trattamento previdenziale, che esigono la partecipazione come litisconsorte necessario dell’ente erogatore tenuto, a seconda dell’esito della vertenza, ad assumere obblighi verso un’altra persona (Cassazione 9493/2020). Certo è che, se il decesso del lavoratore derivi da responsabilità altrui, la reversibilità - come forma di solidarietà per gli oneri assolti - non potrà compensare il danno risarcibile dovuto dal responsabile (Cassazione 22530/2019) al congiunto (Cassazione 1555/2019), non essendone il valore capitale detraibile dal risarcimento (Cassazione 12564/2018).

Vedi le schede: La decisione dei giudici

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