Civile

Assenze ingiustificate, licenziamento legittimo anche sotto la soglia prevista dal Ccnl

Francesco Machina Grifeo

In materia disciplinare, ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività valutativa del giudice, che deve valorizzare elementi concreti e coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo. Applicando questo principio la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di una srl per quattro assenze ingiustificate, nonostante il contratto collettivo prevedesse la sanzione espulsiva soltanto dalla quinta in poi nel medesimo anno. Per la Sezione lavoro, sentenza n. 16784 di oggi, infatti è corretto valorizzare la concentrazione delle assenze in soli due mesi perché ciò rivela la particolare spegiudicatezza della condotta. Confermata dunque la decisione della Corte di Appello di Trento che aveva qualificato come "ben più grave" la condotta in esame rispetto a quella tipizzata dal contratto.

A questo proposito, la Suprema corte ricorda che le tipizzazioni delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso "non sono vincolanti per il giudice, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ." e che "con la predisposizione del codice disciplinare, l'autonomia collettiva individua il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni".

In tal senso, il codice disciplinare è stato richiamato dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori "in funzione di monito per il lavoratore e di garanzia di prevedibilità della reazione datoriale".
Così, tornando al caso concreto, i giudici rammentano che la contestazione aveva riguardo "a specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva in tema di licenziamento senza preavviso ed il disvalore espresso dalla condotta tipizzata ("assenze ingiustificate per cinque volte nel periodo di un anno") è stato ritenuto parificabile a quella del comportamento tenuto dal lavoratore (quattro assenze in periodo bimestrale, al netto di condotte non contestate o punite con precedente sanzione conservativa)".

Infine, per a Corte se è vero che le parti collettive hanno previsto "sanzioni conservative, via via più gravi (dall'ammonizione alla sospensione) per ipotesi di assenze ingiustificate dal lavoro ("non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo"), configurando, in ipotesi, la sanzione conservativa anche sotto le 5 assenze; tuttavia "nella specie la dimostrata concentrazione delle quattro assenze in un periodo bimestrale, è stata "correttamente valutata quale comportamento rilevante, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, ai fini dell'apprezzamento della gravità dei fatti contestati".

In definitiva, conclude la decisione, la condotta contestata, proprio avendo riguardo alla scala valoriale - le cui previsioni disciplinari costituiscono il parametro integrativo della clausola generale - è stata ritenuta integrare la fattispecie più grave contenuta nel c.c.n.l., sanzionata con il licenziamento, in quanto parificabile in termini di disvalore sociale alla fattispecie tipizzata dal c.c.n.l., anziché all'ipotesi, anche nella sua massima gravità, presidiata da sanzione solo conservativa".

Corte di cassazione – Sentenza 6 agosto 2020 n. 16784

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