Civile

Il produttore di beni responsabile per i rifiuti

di Paola Ficco

Il Consiglio dei ministri di venerdì 7 agosto ha approvato i quattro decreti legislativi che traducono in via definita sul piano nazionale, le direttive europee che compongono il cosiddetto “pacchetto sull'economia circolare” (si veda “Il Sole 24 Ore” del 12 agosto 2020).

Gli argomenti affrontati dai decreti nazionali sono:

- veicoli fuori uso (di cui alla direttiva 2018/849/Ue, articolo 1)

- pile e accumulatori e relativi rifiuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-Raee (direttiva 2018/849/Ue, articoli 2 e 3);

- discariche (direttiva 2018/850/Ue);

- gestione dei rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti (direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue).

Con le modifiche sugli imballaggi, la rielaborazione della gestione dei rifiuti conferisce alla parte quarta del Dlgs 152/06 (Codice ambientale) una dignità tutta nuova.

Di particolare rilievo per la trasversalità della materia, è la parte di Dlgs dedicata al recepimento della direttiva sui rifiuti (2008/851/Ue) incentrata sugli elementi fondativi dell’economia circolare: riutilizzo, recupero, riciclo.

I rifiuti rispondono all’imperativo categorico della circolarità della materia e quindi, dell’economia, poiché sempre più si affermano come risorse messe in un posto sbagliato.

Tre sono le aree tematiche che, a una prima analisi, meritano di essere evidenziate:

1) la riforma della responsabilità estesa del produttore (Epr, secondo l’acronimo inglese);

2) la tracciabilità elettronica dei rifiuti;

3) la riaffermazione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Lo sviluppo della responsabilità estesa del produttore investe direttamente il sistema produttivo nella transizione verso l’economia circolare. In particolare, per rafforzare riutilizzo, prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti, a carico dei produttori di beni dai quali si originano i rifiuti, sono previsti:

responsabilità finanziaria e organizzativa nella gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti che costoro hanno immesso in commercio e definizione dei costi a loro carico;

obbligo di copertura del servizio di ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, anche dove non è facile arrivare. Così si dissocia la raccolta di quanto può avere nuova vita dalla convenienza economica della singola impresa.

Il ministero dell’Ambiente svolge funzioni di vigilanza e controllo in base a un futuro decreto anche mediante l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” (anche per le vendite a distanza).

I produttori con sede all’estero dovranno avere un rappresentante autorizzato in Italia che se ne occupi. Il sistema della tracciabilità dei rifiuti si compone di procedure e strumenti integrati nel registro elettronico nazionale, presso il ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

I dati saranno condivisi con Ispra per il loro inserimento nel catasto nazionale.

Un decreto interministeriale disciplinerà funzionamento, iscrizione e tenuta anche per consentire la lettura integrata dei dati e gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario per il trasporto. Queste scritture saranno riformulate con appositi decreti affinché sia possibile la loro vidimazione, compilazione e tenuta “in formato digitale”.

Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto le imprese continueranno ad usare i documenti cartacei attualmente in uso.

Il decreto si occuperà anche delle modalità di interoperabilità del registro con i transisti transfrontalieri e del coordinamento con il Mud.

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