Civile

Sovraindebitamento, i giudici «anticipano» il Codice della crisi

di Nicola Soldati

Anche se la riforma della legge 3/2012 contenuta nel Codice della crisi non è ancora entrata in vigore (è slittata al primo settembre 2021) alcuni tribunali hanno iniziato a pronunciarsi tenendo già conto delle nuove norme previste dal Codice.

Con una pronuncia del 25 maggio scorso, il tribunale di Rimini, è intervenuto nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e, in particolare, in riferimento al diritto di voto spettante ai creditori privilegiati, utilizzando come canone ermeneutico per la propria pronuncia proprio la disciplina del Codice della crisi non ancora in vigore.

L’accordo proposto prevedeva la soddisfazione dei creditori mediante la vendita dell’unico bene immobile posseduto dal debitore per una somma non inferiore ad un determinato ammontare. Tuttavia l’arco temporale necessario per la vendita del bene, peraltro oggetto di ipoteca, veniva stimato in 18 mesi, in assenza di proposte di acquisto già formulate.

I crediti
Al riguardo occorre ricordate che l’articolo 7 della legge 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come nelle procedure concorsuali maggiori, anche nel sovraindebitamento, una volta soddisfatto parzialmente il creditore ipotecario, il credito residuo viene declassato al rango di chirografario, con il conseguente diritto del creditore di esprimere il proprio voto, al pari di tutti gli altri creditori chirografari, allo scopo del raggiungimento delle maggioranze necessarie per approvazione della proposta.

Il Codice “anticipato”
Il tribunale ha però precisato che, al fine di determinare il quantum per cui il creditore con diritto di prelazione viene ammesso al voto, il legislatore nella riforma contenuta nel Codice della crisi (articolo 86) stabilisce, sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte di cassazione, che, nell’ipotesi di soluzione alternativa al concordato, occorre tener conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati.

Il Codice della crisi stabilisce, infatti, che, quando è prevista la moratoria, i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda.

L’aspetto, quindi, più rilevante e innovativo della pronuncia del Tribunale è rappresentato dall’utilizzo di una norma di legge che ancora non può spiegare i suoi effetti giuridici, poiché la sua entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021, ma che può essere utilizzata come canone ermeneutico per risolvere una problematica concreta per l’interpretazione di una norma che altrimenti potrebbe avere effetti diversi da quelli voluti dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa.

Tribunale di Rimini

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