Civile

Contratti bancari: si può recedere dai contratti stipulati fuori sede entro 7 giorni

Giampaolo Piagnerelli

Piena facoltà dell'investitore di recedere dal contratto bancario nel termine di sette giorni dalla stipula fuori sede.

In particolare il Tribunale non poteva ritenere tardiva la deduzione della nullità da parte dell'investitore nei confronti di Monte Paschi di Siena del contratto di investimento per la mancata indicazione della facoltà di recesso. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 19161/20.

La Cassazione ha dato ragione all'investitore rifacendosi al testo dell'articolo 30 del Tuf che prevede come l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato e tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 15 settembre 2020 n. 19161

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