Civile

Illegittimo l’accesso a Internet con servizi discriminati

di Giovanni Negri

La Corte Ue entra a gamba tesa sulla vendita di pacchetti di accesso a Internet. E lo fa interpretando per la prima volta il regolamento 2015/2120 sulla neutralità della Rete. Per i giudici europei, con la sentenza depositata ieri nelle cause riunite C-807/18 e C-39/19, gli obblighi di protezione dei diritti degli utenti di Internet e di trattamento non discriminatorio del traffico impediscono la condotta di un fornitore che privilegia alcune applicazioni e alcuni servizi, attraverso pacchetti che consentono solo a queste applicazioni e servizi di beneficiare di una «tariffa zero» e che assoggettano l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi a misure di blocco o di rallentamento.

Il caso approdato alla Corte Ue è relativo alla società Telenor, con sede in Ungheria. Tra i servizi proposti ai suoi clienti figurano due pacchetti di accesso preferenziale (cosiddetti a «tariffa zero») la cui particolarità consiste nel fatto che il traffico di dati generato da alcuni servizi e applicazioni specifici non è conteggiato nel consumo del volume di dati acquistato dai clienti. Inoltre, questi ultimi possono, una volta esaurito questo volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni le applicazioni e servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi disponibili sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico.

La Corte Ue è stata chiamata a interpretare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2015/2120, che garantisce un certo numero di diritti agli utenti finali di servizi di accesso a Internet e che vieta ai fornitori di servizi di adottare accordi o pratiche commerciali che limitino l’esercizio di questi diritti e l’articolo 3, paragrafo 3, che istituisce un obbligo generale di trattamento equo e non discriminatorio del traffico.

La sentenza osserva che la pratica commerciale contestata è in contrasto con quanto previsto dal regolamento: infatti, la vendita di questi pacchetti ha l’effetto di aumentare l’uso delle applicazioni e dei servizi privilegiati e, di conseguenza, di ridurre l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili, tenuto conto delle misure con le quali il fornitore rende quest’ultimo uso tecnicamente più difficoltoso, se non impossibile. Inoltre, quanto più il numero di clienti che concludono questi accordi è rilevante, tanto più, sottolinea la Corte, l’impatto cumulativo di questi accordi può, condurre a una notevole limitazione all’esercizio dei diritti degli utenti finali, o addirittura compromettere l’essenza stessa di tali diritti.

Inoltre, quanto al paragrafo 3, la Corte ha rilevato che, per constatarne una violazione non è richiesta una valutazione dell’impatto di queste misure di blocco o di rallentamento del traffico sull’esercizio dei diritti degli utenti finali. Inoltre, la Corte ha dichiarato che quando misure di rallentamento o di blocco del traffico sono basate non su requisiti di qualità tecnica del servizio ma su considerazioni di ordine commerciale, queste misure sono incompatibili con la disciplina Ue.

Corte di giustizia – Sentenze cause C-807/18 e C-39/19

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