Civile

Senza il sì al bilancio società a rischio chiusura

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Nonostante il periodo più lungo concesso dal Dl 18/2020 per l’approvazione dei bilanci a causa dell’emergenza, i termini per il via libera dell’assemblea agli esercizi coincidenti con l’anno solare, sono ormai spirati.

È quindi utile analizzare l’ipotesi in cui il documento non è stato approvato dai soci, poiché potrebbe rappresentare una causa di scioglimento della società. L’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività sono infatti le cause di scioglimento indicate dall’articolo 2484 del Codice civile.

La prima situazione si può verificare, ad esempio, quando l’assemblea è validamente costituita, ma non è possibile deliberare per il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie; mentre la seconda ipotesi si ha quando non vengono conseguiti i quorum per la validità della riunione.

Impossibilità di funzionamento

Nel caso di mancato funzionamento dell’assemblea, gli amministratori non possono essere sanzionati se il bilancio non è stato depositato (si veda l’articolo in basso), ma devono comunque indagare su tale inattività: devono infatti attivarsi per accertare la causa di scioglimento, dovendo iscrivere la delibera nel Registro imprese entro 30 giorni dalla sua adozione; l’articolo 2484, infatti, prevede che gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori.

L’accertamento della causa di scioglimento è un passaggio delicato, in quanto in caso di ritardo od omissione, l’organo di gestione è personalmente e solidalmente responsabile per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (articolo 2485 del Codice civile). Tuttavia, come ormai consolidato nella giurisprudenza, per dichiarare lo scioglimento della società non è sufficiente che non venga approvato un bilancio d’esercizio, ma è necessario che l’inattività o l’incapacità di funzionamento dell’assemblea siano diventate irreversibili, cioè situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale, come l’approvazione del bilancio.

Un’altra ipotesi è quella in cui i soci esprimono un voto contrario al bilancio, così come predisposto dagli amministratori; si configura quindi un atto di sfiducia nei confronti dell’organo di gestione, a cui in genere segue la revoca del mandato da parte dell’assemblea.

L’invalidità

Passando, poi, all’invalidità dell’approvazione del bilancio che scatta quando non sono stati raggiunti i quorum necessari per la validità dell’assemblea, l’articolo 2434-bis del Codice civile dispone che le azioni di annullabilità o di nullità della delibera non possono essere proposte dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Inoltre, se il revisore legale ha emesso un giudizio privo di rilievi, i soci che intendono impugnare la delibera di approvazione del bilancio devono rappresentare almeno il 5% del capitale sociale.

I bilanci infra-annuali

Se invece l’esercizio è infra-annuale e il bilancio deve ancora essere approvato, è utile ricordare che l’articolo 71 del Dl 104/2020 (Dl Agosto) ha prorogato fino al 15 ottobre la possibilità di ricorrere alle modalità telematiche previste dall’articolo 106 del Dl 18/2020 per lo svolgimento delle assemblee e per l’epressione del voto (si veda il Sole24ore del 7 settembre).

I casi

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