Rassegne di Giurisprudenza

Contratti pubblici, quando la clausola sociale opera come contratto a favore del terzo

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Appalto pubblico di servizi - Impiego di personale dotato di determinate professionalità - Previsione contrattuale – Clausola sociale – Natura di contratto a favore del terzo – Condizioni .
La cosiddetta clausola sociale (che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, il quale benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria) è tradizionalmente qualificata dalla giurisprudenza alla stregua di clausola a favore di terzo posto che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo relativo al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto. Al contrario non discende nessun diritto soggettivo per il terzo, ossia il lavoratore, a un inquadramento superiore sulla base del contratto stipulato tra l'appaltatore e la pubblica amministrazione nel quale il primo si sia impegnato a fornire personale idoneo e provvisto di un determinato inquadramento, essendo tale pattuizione tra parti diretta esclusivamente alla definizione dello standard qualitativo del servizio esigente la presenza di figure professionali adeguate.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 settembre 2020 n. 18686

Appalti pubblici - Appalto stipulato da consorzio di cooperative - Previsione di clausola sociale di cui all'art. 36 legge n. 300 del 1970 - Natura – Contratto a favore di terzo - Conseguenze.
In materia di appalto stipulato da consorzio di cooperative, di cui agli artt. 2602, cod. civ., e 27 bis del d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ove il contratto con il committente preveda una clausola sociale, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il consorzio è responsabile, nei confronti dei dipendenti delle società consorziate, del rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, applicabile al settore di attività, avendo la detta clausola natura di clausola a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 settembre 2014 n. 18860

Appalti pubblici - Clausola sociale ex art. 36 st. Lavoratori – Contratto a favori di terzi .
L'operatività della cosiddetta clausola sociale prevista dall'art. 36, primo comma della legge n. 300 del 1970 (determinante, in relazione alla concessione di agevolazioni economico-finanziarie e all'appalto di opere pubbliche, "l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona") presuppone l'effettiva inserzione di detta clausola nel provvedimento di concessione o nel capitolato di appalto. Tale clausola - il cui inserimento negli appalti dello Stato, e in quelli stipulati da altri enti pubblici per lavori da eseguirsi con il concorso o il sussidio dello Stato, è attuato dall'art. 17 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 - non realizza un'estensione della sfera di efficacia soggettiva dei contratti collettivi richiamati, i quali assumono invece la funzione di termine di raffronto, nel senso di fornire una semplice indicazione di minimo livello normativo e retributivo da rispettare, e si configura come una pattuizione a favore di terzi, sicché legittimati a esigerne il rispetto (a parte le amministrazioni pubbliche appaltanti cui spettano le determinazioni sanzionatorie di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 36 succitato) sono gli stessi lavoratori, restando in particolare escluso, in tema di obblighi contributivi, che il relativo adempimento possa essere preteso da organismi previdenziali previsti dalla disciplina collettiva (nella specie, Nuova Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Trieste) cui non sia riconoscibile (per mancanza di obbligatorietà d'iscrizione a essi) la qualità di mandatari dei lavoratori medesimi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 dicembre 1991 n. 13834

Appalti pubblici – Clausola sociale - Obbligo dell'appaltatore di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi - Natura di contratto a favore di terzi.
La previsione dell'art. 17 del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche (dpr n. 1063, del 16 luglio 1962), in base alla quale l'appaltatore di opere pubbliche assume l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro alla osservanza della contrattazione collettiva, e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411, comma primo, cod. civ., è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 1981 n. 3640