Civile

Affidamento condiviso, più tempo con la mamma se il papà abita lontano

Francesco Machina Grifeo

Anche nel caso di affidamento condiviso, il Tribunale, per tutelare il minore, può cambiare i tempi e le modalità di frequentazione a scapito del genitore non collocatario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 19323 depositata ieri, respingendo il ricorso di un papà contro il decreto della Corte di Appello di Genova che modificava il calendario di visita.

Secondo la I Sezione civile della Cassazione infatti la distanza esistente "fra i luoghi di vita dei genitori" imponeva al minore di sopportare "tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione". Stop quindi alla regola per cui tutti i week end spettavano al padre (oltre alla giornata di mercoledì), a favore di fine settimana alternati con la madre, più due giorni infrasettimanali al papà (nella settimana in cui il non ha il figlio con sé).

La vicenda - Per il giudice di II grado la modifica si giustificava in quanto il minore "deve potere fare fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo oltre a potere sviluppare la sua vita di relazione, che si traduce in impegni extrascolastici e sportivi nel luogo ove è residente".

Secondo il ricorrente invece il criterio della bigenitorialità, quale modello di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli, e l'affidamento condiviso disposto, postulavano "la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario".

La motivazione - Una affermazione che non convince la Suprema corte secondo cui, anche nell'impostazione che privilegia "una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole dopo la disgregazione dell'unità familiare", non vi è "alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti".

La regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 155 cod. civ. - prosegue la decisione - non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore. Ed analoga regola è stata ribadita anche con riferimento all'art. 337-ter cod. civ. del pari osservandosi che l'affidamento a entrambi i genitori non osta alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario.

Ancor più esplicitamente con una recentissima decisione la Cassazione ha chiarito che in tema di affido condiviso del minore, "la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo» (Cass- 3652/2020).

Dunque, conclude la Cassazione, "se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni, il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena". Essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori.

Corte di cassazione - Ordinanza 17 settembre 2020 n. 19323

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