Rassegne di Giurisprudenza

Nulla la vendita di animali esotici con patologia prevista dal regolamento di polizia veterinaria

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Compravendita - Animali esotici importati in Italia - Patologia prevista dal regolamento di polizia veterinaria - Incommerciabilità del bene - Vendita nulla.
In caso di vendita di animali affetti da malattia infettiva diffusiva , il contratto è nullo per incommerciabilità del bene qualora la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita. Negli altri casi, si applicherà ai fini della responsabilità del venditore prevista dall'art. 1496 c.c. la disciplina relativa ai vizi della cosa venduta o alla mancanza delle qualità promesse o essenziali.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 27 agosto 2020 n. 17930

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso - Vendita di animali - Consegna della certificazione sanitaria degli animali - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nella vendita di animali, posto che solo ove l'animale risulti affetto da una delle malattie contagiose per le quali è previsto l'isolamento o il sequestro si può ipotizzare una sua incommerciabilità, salva diversa previsione contrattuale, non sussiste alcun obbligo di consegna della certificazione veterinaria di sanità, non rientrando tale obbligo in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, cod. civ..
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 22 febbraio 2011 n. 4278

Vendita - Vendita di animali - Mancata consegna della certificazione - Veterinaria di sanità - Inadempimento art. 1477 cc.
L'occultamento dei vizi della cosa venduta per dispensare il compratore dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cod. civ., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita del venditore stesso diretta con adeguati accorgimenti a nascondere il vizio della cosa. Pertanto, nel caso di vendita di animali, non può ravvisarsi l'anzidetta attività capziosa nella mancata consegna della certificazione veterinaria di sanità, atteso che non sussiste un obbligo in tal senso per il venditore, non rientrando esso in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi la proprietà e all'uso della cosa venduta di cui all'art. 1477 cod. civ..
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 28 giugno 1993 n. 7134