Rassegne di Giurisprudenza

Reato associativo: il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella meramente concorsuale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro l’ordine pubblico - Associazione per delinquere - Elementi del reato associativo - Reato concorsuale - Differenze.

In presenza di un accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva di tipo associativo e quella meramente concorsuale risiede nella necessaria consapevolezza, in capo agli associati, dell'esistenza di una struttura permanente finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, laddove il semplice concorso di persone nel reato consta di un accordo funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali lo stesso si esaurisce o si dissolve.

• Corte di cassazione, sezione feriale penale, sentenza 9 settembre 2020 n. 25577

Reato associativo - Accordo tra i soggetti - Discrimine tra fattispecie plurisoggettiva di tipo associativo e fattispecie meramente concorsuale - Elementi - Indicazione.

Il reato di associazione a delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato continuato per una serie di indici rivelatori della struttura associativa quali l’esistenza di un pactum sceleris e di una struttura organizzativa e permanente di mezzi e di persone, come pure un modus operandi finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati che presupponga l’esistenza di un accordo non occasionale ma del tutto stabile tra gli associati, con predisposizione di un organigramma e una precisa divisione dei ruoli.

Corte di cassazione, sezione feriale penale, sentenza 9 settembre 2020 n. 25577

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Carattere distintivo dell'associazione - Indeterminatezza del programma delittuoso - Differenza con il concorso di persone nel reato continuato - Fattispecie.

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'associazione per delinquere in presenza di un programma criminoso ben determinato rappresentato dall'intento di colpire individui che avevano intrattenuto relazioni sentimentali o sessuali con l'imputata).

Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 16 gennaio 2019 n. 1964

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Elementi costitutivi - Stabilità del vincolo associativo ed indeterminatezza del programma criminoso - Possibilità di dedurne l'esistenza dalle modalità di esecuzione dei reati fine - Sussistenza.

Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi).

Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 14 dicembre 2016 n. 53000

Reati associativi - Concorso di persone - Differenze - Conseguenze in tema di effettiva realizzazione dei reati progettati.

Nel concorso di persone l'accordo tra i correi si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico; nel reato associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi. Nella fattispecie concorsuale, in sostanza, l'accordo, siccome ricollegato alla realizzazione di uno o più reati determinati, in tanto diviene rilevante in quanto pervenga alla concreta realizzazione dell'assetto divisato, ossia a un'attività esecutiva che non si arresti alle soglie del tentativo (dovendosi altrimenti applicare il disposto dell'articolo 115, comma 1, del Cp). Nella fattispecie associativa, invece, l'accordo è destinato a costituire una struttura permanente teleologicamente diretta alla realizzazione di una serie indeterminata di reati e questo solo già determina quel particolare allarme sociale che sta alla base della previsione incriminatrice, per la cui realizzazione la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo concorsuale, che vengano effettivamente realizzati i reati per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita.

Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 dicembre2003 n. 7957