Rassegne di Giurisprudenza

Contratti bancari, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Interessi - Usura - Interessi di mora - Disciplina antiusura - Rilevanza - Sussistenza - Effetti
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020 n. 19597


Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere rapporti bancari - Interessi convenzionali di mora - Interessi corrispettivi - Normativa antiusura - Tasso soglia - Art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Usura oggettiva - Nullità della clausola - Istruzioni Banca d'Italia - Mancata previsione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. - Criteri - Valutazione unitaria del saggio d'interessi - Usura oggettiva - Sommatoria del tasso soglia di mora con il tasso soglia ordinario - Fondamento
Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto).

• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 ottobre 2019 n. 26286

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Eccedenza alla data della stipula - Conseguenze - Nullità del patto - Sussistenza.
E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.

• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 30 ottobre 2018 n. 27442

Mutuo - Mutuatario - Interessi - In genere contratto di mutuo - Interessi - Legge n. 108 del 1996 - Tasso usurario - Applicazione anche agli interessi moratori - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori).
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 marzo 2017 n. 5598