Lavoro

Sanzioni disciplinari: dopo la difesa scritta il lavoratore ha diritto al ripensamento

Giampaolo Piagnerelli

Il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine dei 5 giorni allorchè il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 19846/20. Nella sentenza si legge, peraltro, che al datore è riconosciuta una mera facoltà di adottare il provvedimento disciplinare anche prima dei 5 giorni ove il lavoratore abbia già formulato le proprie pretese, senza che ciò implichi la configurazione di una decadenza a carico del lavoratore della possibilità di ulteriore esercizio del diritto di difesa. Al lavoratore deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare un ripensamento circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa.

Posizione del datore. Al datore, invece, non è concesso alcun sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza, sulla condotta del dipendente con riferimento alla necessità della richiesta di integrazione difensiva essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 22 settembre 2020 n. 19846

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