Società

Concordato in bianco dilatorio? Basta l'abuso per dichiarare il fallimento

di Patrizia Maciocchi

Il Tribunale può dichiarare il fallimento, dopo aver bollato come inammissibile il concordato in bianco se ritiene che la proposta abbia solo uno scopo dilatorio. La Corte di cassazione, con la sentenza 17532, respinge contro la sentenza della Corte d'Appello che, in linea con il Tribunale aveva confermato il fallimento. Per i giudici di merito la domanda di concordato in bianco, presentata lo stesso giorno dell'udienza prefallimentare, malgrado la crisi risalente e gli infruttuosi tentativi con i creditori, rientrava nell'abuso del processo. Ad avviso dei giudici la domanda concordataria, per il cui ritardo non erano state fornite giustificazioni, non era tesa a regolare la crisi di impresa a ad allontanare la dichiarazione di fallimento. A deporre in questo senso, oltre alla tempistica, a ridosso del consolidamento di alcune ipoteche, c'era il fatto che nell'istanza - anche indipendentemente di un vero e proprio obbligo di anticipare il contenuto del piano - mancava qualunque elemento indicativo della serietà e affidabilità dell'intenzione manifestata. Né veniva fatto alcun cenno sulle ragioni che avevano inevitabilmente ritardato la presentazione. In caso di accertato abuso della domanda di concordato, il Tribunale può dunque procedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta come diretta conseguenza dell'abuso. E quindi dichiarare il fallimento senza violare il principio che vuole l'esaurimento della procedura di concordato prima del via libera al fallimento

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