Rassegne di Giurisprudenza

Consiglio di stato, insussistenza di eccesso di potere giurisdizionale

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni civili – Sentenza del consiglio di stato – Ricorso in cassazione – Art. 34 cpa – Eccesso di potere giurisdizionale – Non sussiste – Fattispecie relativa a concessione di abilitazione scientifica
Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di stato qualora una sua decisione rappresenti l'esito dell'attività di interpretazione delle norme del codice del processo amministrativo poiché tale attività rappresenta il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può dunque integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale e quindi dare luogo al vizio denunciato. (Fattispecie relativa alla legittimità della sentenza del Consiglio di stato che ordini all'Amministrazione universitaria di attribuire l'abilitazione scientifica nazionale ad un candidato alle funzioni di professore universitario di prima fascia senza sottoporre l'interessato al riesame di una nuova Commissione)
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 7 settembre 2020, n. 18592

Decisioni del consiglio di stato - Aggiudicazione di lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica - - Illegittimità per equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale non assistita da garanzie - Eccesso di potere giurisdizionale - - Esclusione.
Poiché il controllo di legittimità del giudice amministrativo importa un sindacato pieno non solo sul fatto, ma pure sulle valutazioni, anche di ordine tecnico, operate dall'amministrazione, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa nella decisione del Consiglio di Stato che rilevi, quale vizio dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica, l'illegittimità del criterio della equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale, non assistita da valide garanzie o previsioni gestionali o contabili.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6691

Giurisdizioni speciali - Consiglio di stato - Art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Delimitazione dell'ambito di cognizione del giudice amministrativo - Inosservanza - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 cost. - Inammissibilità.
In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'inosservanza, ad opera del giudice amministrativo, dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui esclude che detto giudice possa conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, trattandosi di norma che disciplina l'ambito della cognizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie rientranti nella sua giurisdizione la cui violazione non si traduce pertanto in un eccesso di potere giurisdizionale, configurandosi piuttosto come "error in procedendo".
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34470

Consiglio di stato - Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne, ad esempio, l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato in riferimento all'operato della commissione giudicatrice di un concorso per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, in cui, nella scelta delle tracce di una delle due prove scritte d'esame, si era privilegiata la materia in cui poteva vantare un'esperienza specifica solo il concorrente risultato vincitore, in contrasto con le generiche previsioni del bando).
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 19 dicembre 2011, n. 27283