Civile

Nessun compenso a spese dello Stato all’avvocato per la mediazione con esito negativo

di Marco Marinaro

All’avvocato che ha assistito un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione obbligatoria, che si è conclusa con esito negativo, non spetta la liquidazione del compenso, neanche se l’azione giudiziale non viene avviata. Sono le conclusioni cui perviene con la sentenza 18123 del 31 agosto 2020 la Cassazione in una controversia relativa al mancato riconoscimento della liquidazione del compenso a spese dello Stato da parte del Tribunale di Padova a un avvocato che aveva patrocinato il suo assistito in una mediazione in materia di locazioni.

Nel caso esaminato, la mediazione si era conclusa negativamente, ma l’azione in giudizio non era stata intrapresa in quanto successivamente le parti avevano raggiunto comunque un accordo. La Suprema corte respinge l’unico motivo di ricorso proposto dal legale in quanto ritiene non sussistere alcuna violazione di legge posto che la norma (Dpr 115 del 2002, articolo 74), «limita l’operatività del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento sia penale che civile» e quindi «postula l’intervenuto avvio della lite giudiziale».

Tale limite, ad avviso della Cassazione, non può esser superato dal giudice in via ermeneutica in quanto così «verrebbe a incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali», peraltro nel silenzio di quanto previsto nella disciplina legislativa in materia di mediazione. E ciò sulla scia dei princìpi indicati già da tempo dalle Sezioni unite secondo cui l’attività professionale di natura stragiudiziale, che l’avvocato si trovi a svolgere nell’interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato (articolo 85 del Dpr 115/2002), in quanto si svolge fuori dal processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente (Cassazione a Sezioni unite 9529/2013).

Peraltro, sempre secondo la sentenza in esame, viene ritenuta manifestamente infondata anche la prospettata questione di sospetta illegittimità costituzionale delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato e mediazione (in quanto non consentono la liquidazione di compenso all’avvocato anche per la fase di mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale).

La Cassazione perviene a questa conclusione in quanto l’eccezione di incostituzionalità proposta dal ricorrente si fonda su presupposto fattuale non esistente in quanto nella specie la procedura di mediazione obbligatoria svolta si era conclusa senza alcun accordo, così che avrebbe dovuto seguire la lite in giudizio.

Il raggiungimento di un accordo nella vicenda in questione esclude quindi ogni possibilità di liquidazione del compenso a carico dello Stato perché la richiesta di liquidazione è correlata ad attività professionale stragiudiziale. Per cui la proposta questione di costituzionalità non assume rilevanza considerato che «il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute».

Cassazione, sentenza 18123 del 31 agosto 2020

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