Civile

Creditori, via alla mediazione per non perdere il decreto ingiuntivo

di Marco Marinaro

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria per legge, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il processo di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto; e se la mediazione non viene attivata, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

È il principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 19596 pubblicata il 18 settembre 2020 all’esito di una articolata motivazione, che pone fine al contrasto decennale nella giurisprudenza di merito. I tribunali erano infatti rimasti divisi anche dopo la soluzione indicata dalla sentenza 24629 del 3 dicembre 2015 della terza sezione civile della Cassazione, che era stata condivisa da due ordinanze della sesta sezione civile (22017 del 21 settembre 2017 e 23003 del 16 settembre 2019), ma da cui ora le Sezioni Unite si allontanano.

La questione

Nel caso oggetto della pronuncia il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l’improcedibilità del solo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di contratti bancari, ritenendo che il relativo onere gravasse sull’opponente. La Corte d’appello di Venezia aveva poi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto la stessa non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta.

L’unico motivo proposto dai debitori opponenti all’esame della Suprema corte era finalizzato a ottenere una diversa interpretazione al fine di far gravare l’onere dell’esperimento della mediazione obbligatoria sul creditore opposto.

Con l’ordinanza interlocutoria 18741 del 12 luglio 2019 la Cassazione (terza sezione civile) aveva rimesso gli atti al primo presidente che, in conformità a quanto proposto nell’ordinanza, aveva disposto la trattazione dinanzi alle Sezioni unite, ravvisando una questione di massima importanza.

Le Sezioni unite intervengono quindi sulla questione interpretativa che più di ogni altra in questi anni ha visto protagonista – suo malgrado – la disciplina in materia di mediazione civile e con un’ampia e articolata motivazione evidenzia le ragioni testuali, logico-sistematiche e di rango costituzionale che conducono a ribaltare il principio affermato con la sentenza 24629/2015.

La pronuncia

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Cassazione aderiscono infatti a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale se la mediazione non viene esperita, l’improcedibilità travolge anche il decreto ingiuntivo essendone gravato il creditore opposto (anche dopo la sentenza 24629/2015, hanno sostenuto questa tesi: Tribunale di Firenze, 17 gennaio e 15 febbraio 2016, Tribunale di Busto Arsizio, 3 febbraio 2016 e Tribunale di Grosseto, 7 giugno 2016).

Oltre ad argomenti testuali e logico-sistematici (è il creditore dopo l’opposizione che riprende la sua posizione di attore in senso sostanziale), diviene dirimente nel percorso argomentativo della Cassazione la lettura assiologica, rilevato che è sicuramente più coerente con il dettato costituzionale porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto in quanto così dal mancato esperimento non deriva alcun pregiudizio per il diritto fatto valere (il decreto ingiuntivo revocato potrà infatti essere sempre riproposto).

In questo senso si era espresso anche il Procuratore generale nella sua requisitoria, per cui nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere. Peraltro, questo è l’argomento che era stato posto a base delle sentenze della Corte d’appello di Palermo del 17 maggio 2019 e della Corte d’appello di Bologna del 1° ottobre 2019.

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