Civile

Gratuito patrocinio: beneficio revocato se la richiesta di asilo è troppo vaga sulla vulnerabilità

di Patrizia Maciocchi

E' legittima la revoca del gratuito patrocinio concesso al richiedente asilo, se il giudice ritiene che ci siano i presupposti della colpa grave nella proposizione della domanda. La Corte di cassazione, con la sentenza 20002, respinge il ricorso contro il no del Tribunale all'opposizione della revoca del beneficio, riconosciuto in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda. Ad avviso della difesa una ragione non valida per due motivi: il giudice di merito non aveva preso in considerazione tutti i documenti che rendevano plausibile la possibilità di un esito positivo, in più, per la marcia indietro sul gratuito patrocinio, occorre una colpa grave e non basta la manifesta infondatezza della domanda. La Suprema corte ricorda che, con la sentenza 7785/2020, ha affermato che il rigetto dell'istanza di protezione internazionale non comporta la revoca automatica dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che prevede comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nel proporre l'azione “valutazione diversa e autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda”. Un principio, chiarisce la corte di legittimità, rispettato dal giudice di merito che, nel disporre la revoca, non ha valutato solo l'infondatezza dell'azione, ma ha considerato l'estrema genericità dell'esposizione della situazione di vulnerabilità, compiuta dal ricorrente per chiedere la protezione internazionale. Oltre a questo era stata riproposta la domanda iniziale senza una critica convincente delle ragioni utilizzate dalla Commissione territoriale per bocciare l'istanza. Per i giudici un comportamento che integra la colpa grave.

Corte di cassazione -Sezione VI - Ordinanza 24 settembre 2020 n.20002

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