Rassegne di Giurisprudenza

Contratti di borsa: i limiti agli obblighi informativi dell'intermediario

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti di borsa - In genere intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), Dlgs n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa. (Nella specie, la Suprema corte ha respinto il ricorso dell'investitore, che si era avvalso dell'intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest'ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro "rating" o di rischio di "default" dell'emittente).
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 27 agosto 2020n. 17949

Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Contratto di sola negoziazione di titoli - Persistenza degli obblighi informativi dell'intermediario dopo l'avvenuta negoziazione - Esclusione.
In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera B), del Dlgs n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso.
• Corte di cassazione, sezione I civile , ordinanza 24 aprile 2018 n. 10112

Borsa - Valori mobiliari - Intermediazione - Obblighi informativi dell'intermediario.
In tema di intermediazione di valori mobiliari, gli obblighi informativi nei confronti del cliente rappresentano un adempimento necessario ed obbligatorio al fine dell'investimento a cui sono relativi, onde consentire una scelta consapevole, e si esauriscono con esso.
• Corte di cassazione, sezione VI 1 civile , ordinanza 20 novembre 2018 n. 30001

Contratti di borsa - In genere intermediazione in valori mobiliari - Conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli - Obblighi della banca di fornire informazione successive all'esecuzione dell'ordine - Insussistenza.
In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 febbraio 2017 n. 4602