Civile

L'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta dispensa la banca dalla notifica alle controparti

Giampaolo Piagnerelli

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti è presupposto di efficacia della stessa cessione e dispensa la banca dall'obbligo di notifica alle singole controparti.

La Cassazione - con l'ordinanza 20495/20 - ha precisato inoltre che la richiamata pubblicazione può essere validamente sostituita dalle regole prescritte dall'articolo 1264 Cc (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto) e quindi ad esempio dal fatto che il cliente accetta la cessione in blocco oppure gli è formalmente intimata dall'istituto.

La suddetta pubblicazione costituisce presupposto della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta, anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.

Conclusioni - Nel caso esaminato la Suprema corte ha evidenziato che la finanziaria "ordinando" il pagamento aveva correttamente comunicato ai debitori l'avvenuta cessione del credito con raccomandata, inviata prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e che pertanto l'iter seguito era legittimo e non servivano ulteriori adempimenti.

Corte di cassazione - Sezione sesta civile - Ordinanza 29 settembre 2020 n. 20495

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