Immobili

No agevolazioni Imu se i coniugi risiedono in Comuni diversi

di Pasquale Mirto

Nessuna agevolazione Imu in caso di spacchettamento della famiglia. È questa la conclusione scritta nella sentenza n.20130 del 24 settembre 2020, che apre la strada all’attività di recupero dell’Imu non pagata anche per le case turistiche, nonostante le contrarie indicazioni a suo tempo date dal Mef.

Infatti, nella circolare n. 3/DF del 2012, il Mef aveva ritenuto che nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi è possibile considerare entrambe come abitazioni principali, «poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».

La Corte di cassazione, al contrario, ha ritenuto esattamente l’opposto.

Nel caso scrutinato nella sentenza n. 20130/2020 il Comune aveva negato l’agevolazione Imu prevista per l’abitazione principale perché, pur avendo il contribuente la residenza anagrafica nell’immobile, il proprio coniuge aveva spostato la residenza anagrafica in un immobile di altro Comune, sebbene per esigenze lavorative.

La Corte di cassazione ricorda che la disciplina Imu dispone che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»; ciò comporta che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente», anche considerando che le norme agevolative sono di stretta interpretazione.

Quanto statuito dalla Corte di cassazione implica, quindi, che nell’ipotesi di due coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.

Si ricorda infine che lo stesso nucleo familiare non può avere due abitazioni principali neanche nello stesso Comune, posto che in questo caso è la stessa normativa che prevede, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, che le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino per un solo immobile.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione, come detto diametralmente opposte a quelle ministeriali, aprono adesso il fronte non solo all’attività di recupero dell’Imu sulle case turistiche considerate abitazione principale, ma anche sulle abitazioni in città, dove ha mantenuto la residenza la restante parte della famiglia.

Corte di cassazione civile- Sentenza 20130/2020

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