Civile

Per le fideiussioni omnibus è possibile riaprire i termini

di Alessandro Galimberti

La nullità delle fidejussioni omnibus per violazione della normativa antitrust possono esser fatte valere in un procedimento autonomo anche se sia pendente o sia già stato risolto tra le parti un contenzioso sulle medesime clausole. L’unico limite alla riapertura del (non) giudicato sul punto è, ovviamente, che la questione non sia mai stata oggetto di discussione nei precedenti procedimenti né il giudice l’abbia mai sollevata d’ufficio.

Il Tribunale delle imprese di Milano (XIV civile, sezione A ) con l’ordinanza 27134/2020 riapre l’annosa vicenda delle fidejussioni omnibus, inserendo un importante corollario alla giurisprudenza di Cassazione maturata sul punto negli ultimi 15 anni. Secondo il giudice relatore Elisa Fazzini – presidente Caterina Macchi – l’illiceità alle deroghe sulla decadenza semestrale dell’azione fidejussoria (articolo 1957 del Codice civile) può entrare in qualsiasi momento nel processo purché non sia già stata specificamente affrontata in precedenza, escludendo quindi la formazione di un giudicato implicito. Il caso affrontato riguardava il reclamo contro una sentenza del tribunale civile di Como emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, decreto con il quale era stata considerata azionabile la pretesa fidejussoria di circa 1,07 milioni di euro contro quattro debitori coobbligati. Con uno dei motivi di reclamo il legale dei soccombenti – Marcello Pistilli – aveva chiesto di accertare la decadenza dell’azione fidejussoria per lo spirare del termine di 6 mesi, considerata la ormai incontestata nullità della clausola derogatoria (censurata da Banca d’Italia quale intesa anticoncorrenziale col noto provvedimento del 2 maggio 2005): prospettazione, questa, negata però dal tribunale lariano che lo scorso aprile aveva dato corso alla fidejussione oggetto del procedimento.

Pur respingendo il ricorso, il Tribunale di Milano apre però oggi un’importante spiraglio giurisprudenziale perché, nel caso specifico, ha escluso la formazione del giudicato nel procedimento monitorio ed ha ammesso la possibilità di percorrere un’azione di cognizione sul punto specifico delle clausole anticoncorrenziali.

Secondo i giudici della Sezione impresa A, non potendosi maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio, «il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello». A queste condizioni è quindi possibile per la parte che si ritiene lesa «agire in un separato giudizio proponendo una domanda di nullità del contratto o delle singole clausole». Due righe dirompenti, quelle vergate dal giudice relatore, considerato che riguardano potenzialmente l’80 % delle fidejussioni omnibus ancora in circolazione.

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