Comunitario e Internazionale

Ritardo aereo, competente paese decollo anche con acquisto tramite agenzia

Azione diretta verso la compagnia aerea per la compensazione da ritardo anche per chi ha acquistato il biglietto tramite agenzia. Non solo, il passeggero può chiamare in giudizio il vettore davanti al tribunale del luogo di partenza del volo. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-215/18 del 26 marzo 2020, giudicando un caso ceco. I giudici hanno infatti chiarito che nonostante l'assenza di un contratto vero e proprio tra il passeggero e il vettore, ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il ricorso rientra comunque nella materia contrattuale sicché esso può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto.

Il caso
– La passeggera ricorrente aveva concluso con un'agenzia di viaggi un contratto di viaggio "tutto compreso" che includeva un trasporto aereo tra Praga e Keflavík (Islanda), operato dal vettore aereo danese Primera Air Scandinavia. Il volo ha però subito un ritardo di oltre quattro ore. A questo punto la donna ha proposto un ricorso contro la Primera Air Scandinavia, al Tribunale di Praga, per ottenere una compensazione pecuniaria di 400 euro, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Il giudice ha interrogato la Corte europea quanto alla propria competenza territoriale considerato che i ricorsi nei confronti di un'impresa stabilita in un determinato Stato membro devono essere proposti, in linea di principio, in quello Stato membro. Ed ha anche chiesto se le disposizioni speciali che autorizzano il ricorso davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione si applicano in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti.

La motivazione
- La Corte Ue rammenta innanzi tutto che la nozione di «vettore aereo operativo» comprende anche colui che opera un volo per conto di un terzo, il quale a sua volta abbia concluso un contratto il passeggero. Pertanto, in una situazione, quale quella in esame, in cui il vettore aereo ha operato il volo per conto di un'agenzia di viaggi che ha concluso un contratto con il passeggero, quest'ultimo, in caso di ritardo prolungato del suo volo, può invocare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei nei confronti del vettore, anche in assenza di un contratto tra il passeggero e il vettore.

La Corte ricorda poi che, sebbene la conclusione di un contratto non costituisca una condizione per l'applicazione delle disposizioni speciali in materia contrattuale previste dal regolamento sulla competenza giurisdizionale, il ricorso a tali disposizioni presuppone che vi sia un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra. A tal proposito, la Corte dichiara che un vettore aereo operativo che, come la Primera Air Scandinavia, non ha concluso alcun contratto con il passeggero, ma è debitore, nei suoi confronti, degli obblighi derivanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a nome di un'agenzia di viaggi, deve essere considerato come soggetto che ottempera ad obblighi assunti liberamente nei confronti di tale agenzia. Su questo punto, la Corte precisa che tali obblighi trovano la loro fonte nel contratto di viaggio «tutto compreso» che il passeggero ha concluso con l'agenzia in questione.

Ciò premesso, la Corte conclude che il ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo, intentato da un passeggero contro il vettore aereo che non è la controparte contrattuale del passeggero, deve essere considerato come rientrante nella materia contrattuale. Pertanto, in una simile situazione, il passeggero può intentare il ricorso nei confronti del vettore dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo.

Corte Ue - Sentenza nella causa C-215/18 del 26 marzo 2020

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