Comunitario e Internazionale

Rito Ue per le controversie fiscali

di Giacomo Ficai e Riccardo Michelutti

Lo schema di decreto legislativo trasmesso alla Presidenza del consiglio il 10 gennaio 2020 recepisce la direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.  

La direttiva, in primo luogo, disciplina l’obbligo di risultato in capo agli Stati membri coinvolti nella controversia. Inoltre, la procedura risulta applicabile, oltre che in caso di presentazione di ricorso alla Commissione tributaria, anche a seguito di definizione della pretesa tributaria mediante uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario. Al riguardo la bozza prevede la cristallizzazione delle sanzioni definite mediante uno dei predetti istituti: ne consegue che, qualora ad esito della procedura l’imposta dovuta dovesse essere maggiore rispetto a quella inizialmente definita, non potranno essere richieste sanzioni ulteriori rispetto a quelle già definite. Peraltro, tale cristallizzazione vale anche in caso di riduzione parziale della pretesa iniziale, essendo previsto il rimborso delle sanzioni definite solamente a seguito di annullamento integrale della pretesa iniziale.

Altrettanto interessante è l’ampliamento del profilo oggettivo di applicazione della direttiva rispetto alla Convenzione arbitrale. Infatti, con l’eccezione delle controversie riguardanti l’applicazione delle direttive in materia di fiscalità diretta (direttiva Madri-figlie, direttiva Fusioni e direttiva Interessi), dovrebbe essere possibile esperire la procedura in parola in relazione alle seguenti fattispecie: transfer pricing e determinazione del reddito attribuibile alla stabile organizzazione; contestazione della residenza fiscale in Italia di persone fisiche, società o altri enti esteri; esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia di società o enti non residenti; debenza o meno di imposte estere ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione al fine di poter beneficiare del credito d’imposta ex articolo 165 Tuir; applicabilità di minori ritenute su interessi, dividendi o royalties di fonte italiana ai sensi delle convenzioni contro la doppia imposizione.

Rimane da chiarire in quale misura sarà possibile avvalersi della procedura in presenza di controversie che non comportino l’effettivo assoggettamento a tassazione del medesimo reddito in due Stati membri: sul punto, la proposta di direttiva COM(2016) 686 del 25 ottobre 2016, stabiliva che la direttiva non si applica «ai redditi o ai capitali che rientrano nell’ambito di applicazione di un’esenzione fiscale o a cui si applica un’aliquota zero ai sensi della legislazione nazionale». Tale previsione è stata poi eliminata in sede di riformulazione dell’articolo 1 della direttiva. La posizione di compromesso raggiunta è stata la seguente:
a) ai sensi dell’articolo 1, la direttiva si applica alle «disputes between Member States when these arise from the interpretation and application of agreements and conventions that provide for the elimination of double taxation»;
b) e ai sensi dell’articolo 16, par. 7, facoltà per uno Stato di negare l’accesso alla fase arbitrale qualora la controversia non riguardi una fattispecie di doppia imposizione.

In conclusione, l’introduzione della disciplina in commento è sicuramente da accogliere con favore, anche se è auspicabile che nella versione finale del decreto legislativo sia previsto che la sospensione della procedura e/o la preclusione al completamento della stessa trovino applicazione solamente in presenza dell’avvio di procedimenti o di irrogazione di pene per reati tributari di carattere fraudolento.

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