Comunitario e Internazionale

Ryanair, offerte poco trasparenti: su internet prezzi definitivi

Francesco Machina Grifeo

Piena trasparenza delle compagnie aeree nelle offerte su internet. Al momento della pubblicazione in rete esse devono indicare l'Iva applicata ai voli nazionali, le tariffe per il pagamento con carta di credito e gli oneri di web check-in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa gratuita. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C 28/19, dando ragione all'Agcom italiana che nel 2011 aveva irrogato a Ryanair delle ammende per pratica commerciale sleale.
Nel mirino dell'Antitrust era finita la pubblicazione sul sito internet del vettore aereo dei prezzi privi dell'indicazione, sin dalla loro prima visualizzazione, dei seguenti elementi: 1) l'importo dell'Iva per i voli nazionali, 2) gli oneri di web check-in e 3) le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair.

Ryanair si è rivolta al giudice amministrativo ma il suo ricorso è stato respinto in primo grado. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha adito la Corte di giustizia dell'Ue per sapere se, alla luce del regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, questi elementi di prezzo siano "inevitabili e prevedibili" e dunque debbano essere inclusi nella pubblicazione dell'offerta iniziale.

Con la sentenza del 23 aprile, i giudici di Lussemburgo affermano che Ryanair ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, soltanto all'inizio del "processo di prenotazione" la compagnia deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.

Per quanto concerne gli oneri di web check-in, la Corte ritiene che, quando sussiste almeno un'opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), tali oneri debbano essere qualificati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non debbano necessariamente essere indicati nell'offerta iniziale. Invece, quando ciò non sia possibile essi devono essere visualizzati nell'offerta iniziale.
Con riferimento, poi, all'Iva applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la Corte afferma che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale (al contrario dell'Iva applicata alle tariffe dei voli nazionali, la quale deve essere indicata nell'offerta iniziale).
Infine, la Corte rileva che la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell'offerta iniziale.

Corte Ue - Sentenza 23 aprile 2019 - Causa C 28/19

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