Comunitario e Internazionale

Prestazione di servizi, la presenza della controllata nello stato membro non prova la stabile organizzazione

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

L’esistenza nel territorio di uno Stato membro di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata. Inoltre, un prestatore di servizi non è tenuto a prendere informazioni sui rapporti contrattuali esistenti tra controllante e controllata al fine di verificare l'esistenza o meno della stabile organizzazione, ma deve sempre considerare la natura e l'utilizzazione del servizio richiesto.

Sono le conclusioni cui la Corte di Giustizia Ue è giunta ieri con la sentenza relativa alla causa Dong Yang Electronics (C-547/18). Il caso prospettato riguardava le prestazioni di servizi rese da una società polacca, relative all’assemblaggio di schede di circuiti stampati con materiali di proprietà del committente coreano. Al termine della prestazione, il prodotto veniva consegnato dal prestatore polacco ad una società, anch’essa di diritto polacco, controllata dalla committente coreana. Secondo l’amministrazione finanziaria polacca la controllata costituiva una stabile organizzazione della committente coreana, che la utilizzava come proprio stabilimento. Inoltre,c onformemente a quanto stabilito dall’articolo 22 del Regolamento Ue n. 282/2011, il prestatore avrebbe dovuto esaminare quale fosse il reale destinatario dei servizi, in quanto l’esame gli avrebbe consentito di concludere che tale destinatario era in realtà la controllata polacca. La questione all’esame della Corte,riguardava la possibilità di considerare l’esistenza di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo per il mero fatto che questa ivi possieda una società controllata, nonché l’onere per il prestatore di verificare i rapporti contrattuali tra la società con sede al difuori della Ue e la sua controllata, al fine di stabilire se la prima avesse o meno una stabile organizzazione in Polonia.

I giudici, richiamando il principio affermato con la sentenza Welmory (C-605/12) hanno ricordato che prendere in considerazione una stabile organizzazione del soggetto passivo costituisce una deroga alla regola generale sulla territorialità dei servizi, purché siano soddisfatte determinate condizioni e sia individuato il soggetto passivo beneficiario dei servizi . Ciò non significa che il prestatore sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra controllante e controllata per accertare se la prima disponga di una stabile organizzazione, in quanto i criteri che il prestatore deve applicare per dentificare la stabile organizzazione del destinatario riguardano la natura e l’utilizzazione del sevizio fornito al soggetto passivo destinatario. Le conclusioni dei giudici sono sostanzialmente in linea con la posizione assunta dall’Avvocato generale Kokott, nel senso di affermare che una società controllata non può mai costituire una stabile organizzazione Iva della sua controllante . Manca però il riferimento alle ipotesi - eccezionalei- di gruppi societari che progettino strutture contrattuali finalizzate ad aggirare il divieto di pratiche abusive.

Corte di giustizia dell'Unione europea – Sezione V – Sentenza 7 maggio 2020 – Causa C-547/18

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