Comunitario e Internazionale

Corte Ue: ecco perché il condominio può essere tutelato come consumatore

di Marina Castellaneta

È ancora una volta la Corte di giustizia dell’Unione europea a intervenire per chiarire l’ambito di applicazione della normativa Ue a tutela dei consumatori e, in particolare, a sciogliere i nodi interpretativi sulla possibilità di includere il condominio tra i soggetti destinatari delle regole a tutela della parte debole del contratto. Con la sentenza “italiana” del 2 aprile, nella causa C-329/19 (Condominio di Milano), i giudici Ue hanno stabilito che il condominio, a differenza del singolo condomino, non è un consumatore in base alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Tuttavia, uno Stato membro può decidere di applicare le regole a tutela dei consumatori anche al condominio, allargando il perimetro di applicazione dell’atto Ue. Con una conseguenza: l’ampia protezione accordata ai singoli consumatori è estesa anche a un ente come il condominio, diverso da una persona fisica.

Il caso
È stato il Tribunale di Milano a chiamare in aiuto Lussemburgo prima di decidere su una controversia tra un condominio di Milano e una società che si occupa di fornitura di combustili per il riscaldamento. Le due parti avevano stipulato un contratto di fornitura di energia termica con una clausola in base alla quale, in caso di ritardo nel pagamento, il debitore sarebbe stato tenuto a versare interessi di mora al tasso del 9,25 per cento. La società aveva intimato il pagamento di un importo superiore a 20mila euro e il condominio si era opposto chiedendo l’applicazione della direttiva 93/13 (recepita con il decreto legislativo 206/2005 contenente il Codice del consumo), modificata dalla 2011/83 sui diritti dei consumatori, considerando abusiva, quindi, la clausola sugli interessi di mora.

La Corte Ue
Prima di tutto la Corte di giustizia è stata chiara nel precisare che il condominio non è una persona fisica: manca, quindi, un requisito essenziale per applicare la direttiva. Di conseguenza, osserva la Corte, «il contratto stipulato tra il condominio e un professionista è escluso dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva». Lussemburgo, quindi, fa prevalere l’aspetto formale su quello sostanziale, non valutando la circostanza che il contratto di fornitura di energia potesse servire per le singole abitazioni dei condomini.

Per la Corte, invece, se il contratto fosse stato concluso non dal condominio in quanto tale e, quindi, dall’amministratore in quanto rappresentante, ma dai singoli condomini, la tutela dei consumatori sarebbe stata applicabile in base alla direttiva. Così, d’altra parte, ha già affermato la stessa Corte con la sentenza del 5 dicembre 2019, cause C-708/17 e C-725/17.

Tutela estesa
Detto questo, però, Lussemburgo lascia spazio agli Stati membri e dà il via libera all’interpretazione della Corte di cassazione che ha esteso la tutela dei consumatori anche nei casi di contratti conclusi «con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano». Questo perché tale estensione non è incompatibile con il diritto Ue, tanto più che l’articolo 8 della direttiva 93/13 prevede che gli Stati membri possano adottare o mantenere «disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

La direttiva, infatti, impone un’armonizzazione minima, con margine di intervento nella direzione di una maggiore protezione dei consumatori. Ammessa così, anche se un ente come il condominio non rientra nella nozione dei consumatori secondo l’articolo 2 della direttiva 93/13, l’applicazione delle regole dell’atto Ue se è garantito «un livello di tutela più elevato per i consumatori». Una conclusione che, quindi, impone al professionista eventualmente di un altro Stato membro che conclude un contratto con un condominio secondo il diritto italiano di tener conto dell’ampliamento dell’ambito di applicazione della nozione di consumatore nel diritto interno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©