Comunitario e Internazionale

Efficacia Ue limitata per il mandato esecutivo emesso dal notaio

di Marina Castellaneta

I notai possono emettere mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico nei procedimenti di esecuzione forzata. I provvedimenti, però, non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro secondo il regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue (cause riunite C-267/19 e C-323/19).

Il caso
A rivolgersi a Lussemburgo è stato il tribunale del commercio di Zagabria (Croazia) per una controversia tra una società con sede in Croazia, che aveva dato il via a un’azione di esecuzione forzata nei confronti di una società di diritto sloveno sulla base di un estratto conto autenticato che certificava l’esistenza di un credito. Il notaio aveva ordinato il pagamento dell’importo dovuto dalla società slovena che, però, aveva impugnato il provvedimento. Il tribunale del commercio, prima di decidere, si è rivolto alla Corte Ue che ha accertato la propria competenza.

Tuttavia, il regolamento 1215/2012 – precisa Lussemburgo - non impone una determinata organizzazione della giustizia e, quindi, ogni Stato membro è libero di dare una specifica qualificazione ai notai e delimitarne le attività. Se un procedimento come quello di emissione di un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico non ha le caratteristiche di un procedimento giurisdizionale secondo il regolamento Ue, il notaio non può essere considerato come “autorità giurisdizionale” e, quindi, i mandati non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro utilizzando il regolamento 1215/2012.

Questo perché – come stabilito anche nella sentenza Pula Parking (C-481/15 e C-551/15) – quegli atti non sono decisioni giudiziarie e non sono così idonei a circolare nello spazio Ue. Per la Corte, inoltre, il procedimento che porta il notaio ad adottare un mandato di esecuzione in base a un atto autentico non rispetta il contraddittorio con le parti come avviene in un processo e, quindi, non si può ritenere che si tratti di un procedimento giurisdizionale.

Gli eurogiudici
Detto questo, però, gli eurogiudici escludono la violazione del diritto a un ricorso effettivo assicurato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali Ue perché, seppure nella fase successiva, è garantita la possibilità per l’interessato di rivolgersi a un giudice tenendo conto che il mandato di esecuzione rilasciato dal notaio può essere impugnato dal debitore. Di conseguenza, né il Trattato sul funzionamento dell’Unione, né l’articolo 47 della Carta Ue impediscono a uno Stato membro di attribuire al notaio la competenza a rilasciare mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico. Anche se quei provvedimenti non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro utilizzando il regolamento Ue 1215/2012.

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