Civile

Ex di fedi diverse, i figli devono poter partecipare ad entrambi i culti

di Selene Pascasi

Genitori in lite per il credo da impartire ai figli? La soluzione è semplice: ognuno dovrà rispettare la fede dell'altro e consentire ai bambini di praticarne e frequentarne le celebrazioni anche se in contrasto con i principi del proprio culto. Ad affermarlo, nell'ottica di un preminente interesse del minore ad una crescita sana e non conflittuale oltre che nel rispetto della libertà religiosa, è il Tribunale di Pesaro con decreto del 7 luglio 2020 (presidente Storti).

La controversia
È una madre a chiedere la modifica delle condizioni di affidamento sancite in sede di separazione quando – sull'onda dello stress del momento – aveva ceduto alle richieste dell'ex, cattolico, e sottoscritto un patto che prevedeva il divieto di portare con sé la figliola alle riunioni dei Testimoni di Geova. Ma le pretese dell'uomo avevano preso una piega più ampia: impedire alla bambina anche qualsiasi contatto con parenti e amici della mamma seguaci dei Testimoni di Geova. Condizione di cui nell'accordo non c'era alcuna traccia. Era quindi opportuno, a suo avviso, ristabilire l'equilibrio e annullare l'intesa.

Come genitore, contesta, aveva diritto di frequentare con la figlia i riti del suo credo come il padre faceva con il proprio. Domanda accolta. L’articolo 337 quinquies del Codice civile, ricorda il Tribunale, consente la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento della prole tutte le volte in cui l'assetto stabilito non risulti più adeguato – per aumento dell'età dei minori, mutate esigenze o evolute dinamiche – al loro benessere. Ed il criterio basilare cui attenersi nel fissarne le modalità di esercizio, prosegue il collegio, è il superiore interesse della prole avente diritto ad una crescita sana ed equilibrata.

Così – marcava la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21916 del 30 agosto 2019 – qualora sorga un conflitto sull'educazione religiosa da impartire ai figli, potranno ben adottarsi «anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all’esito di un accertamento in concreto, basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore, dell’effettiva possibilità che l’esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori».

Divieto revocato
Ebbene, nella vicenda, non c'erano elementi per ritenere che la frequentazione delle cerimonie della fede praticata dalla signora potessero in qualche modo compromettere la serenità della bambina. Pregiudizio che, precisa il decreto, va vagliato su astratte considerazioni relative al culto senza che possa incidere la circostanza che alla prole sia stata inizialmente trasmessa una comune e diversa credenza. Sarebbe stato illogico, quindi, non permetterle di recarsi con la madre alle celebrazioni e adunanze dei Testimoni di Geova.

Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Pesaro – accolta la richiesta di modifica delle condizioni di affido e revocato il divieto precedentemente pattuito – prescrive a ciascun genitore il rispetto del credo dell’altro, consentendo e anzi permettendo alla piccola di partecipare ai riti, alle tradizioni e alle attività di entrambi i culti. L’intento è agilmente intuibile: concreta protezione degli interessi del minore, tutela della libertà religiosa e invito a sollecitare un percorso formativo della prole improntato su canoni di tolleranza ed apertura di pensiero.

Tribunale di Pesaro, ordinanza n.8519 del 9 luglio 2020

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