Comunitario e Internazionale

Successione in area Ue gestibile dal notaio

di Marina Castellaneta

Residenza abituale, nozione di organo giurisdizionale, qualificazione di un certificato successorio come atto pubblico: sono i temi trattati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza C-80/19 del 16 luglio, importanti per gli operatori giuridici degli Stati membri ai fini dell’applicazione del regolamento Ue 650/2012 su competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo.

È stata la Corte suprema lituana a rivolgersi a quella del Lussemburgo prima di risolvere una controversia tra il figlio di una cittadina lituana, residente in Germania, che aveva redatto un testamento in patria, e un notaio che si era rifiutato di aprire la successione e rilasciare un certificato successorio nazionale. Questo perché, a suo dire, la donna aveva la residenza abituale, in base all’articolo 4 del regolamento Ue, in Germania ed erano, quindi, le autorità di tale Stato a dovere intervenire.

Prima di tutto, la Corte Ue ha accertato se una successione di un cittadino di uno Stato, sul quale si trovano i suoi beni, possa essere classificata come transfrontaliera, condizione necessaria per l’applicazione del regolamento che - precisa la Corte - non fornisce la nozione di «residenza abituale del defunto al momento della morte». Per i giudici comunitari spetta all’autorità nazionale, che si occupa della successione, accertare il luogo attraverso una valutazione complessiva delle circostanze. Con una precisazione: la residenza abituale è in un solo Stato e non può essere fissata in più Paesi membri perché, in caso contrario, si avrebbe «una frammentazione della successione».

Tuttavia, gli eurogiudici danno il via libera alla possibilità che dalla volontà del defunto e dall’accordo degli eredi si arrivi ad attribuire la competenza a un giudice e all’applicazione di una legge successoria diverse da quelle che risulterebbero dall’attuazione del criterio della residenza abituale.

Per il carattere transfrontaliero, pur lasciando l’accertamento al giudice nazionale, la Corte Ue è chiara nel ritenere che, se un elemento che riguarda la successione è localizzato in uno Stato diverso da quello dell’ultima residenza abituale (è il caso della presenza di beni in altro Paese) la successione ha natura transfrontaliera e il regolamento deve essere applicato.

La Corte è poi passata ad affrontare la questione se il notaio possa essere considerato «organo giurisdizionale» in base all’articolo 3 del regolamento che include non solo le autorità giudiziarie, ma anche gli altri professionisti legali competenti in materia. Nel caso dei notai lituani la Corte lascia l’ultima parola ai giudici nazionali, pur sostenendo che il rilascio del certificato successorio da parte dei notai lituani «non comporta l’esercizio di funzioni giudiziarie». Se, però, si accerta che i notai agiscono su delega o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, vanno qualificati come organi giurisdizionali e, quindi, «il certificato successorio rilasciato …potrebbe essere qualificato come decisione». Con un’immediata conseguenza: l’applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale fissate dal regolamento.

In ogni caso, anche se i notai non sono classificati come organi giurisdizionali, se il certificato successorio nazionale presenta le caratteristiche dell’atto pubblico fissate nel regolamento, quest’atto ha la stessa efficacia probatoria stabilita dalla legge dello Stato di origine, in un altro Paese membro.

sentenza C-80/19 del 16 luglio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©