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Cgue: ok al marchio "Messi", la notorietà esclude il rischio confusione

Al termine di una lunga battaglia legale, il calciatore fuoriclasse Lionel Messi potrà registrare il marchio «MESSI» per articoli e abbigliamento sportivi. La Corte Ue (Sentenza nelle cause riunite C 449/18 P EUIPO / Messi Cuccittini e C 474/18 P J.M. E.V. e hijos / Messi Cuccittini) ha infatti respinto i ricorsi proposti dall'EUIPO e da una società spagnola contro la sentenza del Tribunale europeo che aveva autorizzato il campione. La notorietà dell'attaccante del Barcellona, argomenta la Corte, gioca un ruolo decisivo nel superare il rischio di confusione con altri brand anche se simili e nello stesso settore commerciale.

Nell'agosto 2011, Lionel Andrés Messi Cuccittini aveva chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio un segno figurativo, contenente il propri nome e un simbolo, segnatamente per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport. Nel novembre successivo un imprenditore (Jaime Masferrer Coma) ha proposto opposizione paventando un rischio di confusione con il marchio "MASSI" da lui registrato sempre per articoli di abbigliamento: calzature, caschi per ciclisti, articoli di protezione e guanti (diritti poi trasferiti nel 2012 alla società spagnola J.M.-E.V. e hijos). Nel 2013 l'EUIPO ha accolto l'opposizione.

A questo punto, Messi ha presentato ricorso e nell'aprile 2014 l'EUIPO l'ha respinto, confermando il rischio di confusione tra i segni. Messi si è allora rivolto al Tribunale dell'Unione europea che nell'aprile 2018 ha annullato la decisione, ritenendo che la notorietà del calciatore neutralizzasse le somiglianze visive e fonetiche tra i due segni ed escludesse qualsiasi rischio di confusione. Ma non è ancora finita qui. L'EUIPO e la società J.M.-E.V. e hijos hanno infatti impugnato la sentenza del Tribunale. Con la decisione depositata ieri però la Corte di giustizia ha definitivamente rigettato le impugnazioni chiudendo la partita.

Per i giudici di Lussemburgo il Tribunale di primo grado, correttamente, ha tenuto conto della percezione dei marchi MASSI e MESSI da parte di tutto il pubblico di riferimento. Infatti, argomenta la decisione, al pari della notorietà del marchio anteriore, l'eventuale notorietà della persona che chiede che il proprio nome sia registrato come marchio è uno degli elementi rilevanti per valutare il rischio di confusione, dal momento che tale notorietà può avere un'influenza sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. Il Tribunale non è pertanto incorso in errore nel considerare che la notorietà del sig. Messi Cuccittini costituiva un elemento rilevante al fine di stabilire una differenza sul piano concettuale tra i termini «messi» e «massi».

Del resto, prosegue il ragionamento, il Tribunale ha correttamente statuito che la notorietà del nome Messi, in quanto cognome di un calciatore conosciuto in tutto il mondo e in quanto personaggio pubblico, costituiva un fatto notorio, vale a dire un fatto che può essere conosciuto da chiunque o di cui si può venire a conoscenza tramite fonti generalmente accessibili, tali fonti erano elementi che erano disponibili per l'EUIPO nel momento in cui ha adottato la sua decisione e di cui avrebbe dovuto tener conto nell'ambito della sua valutazione della somiglianza concettuale tra i segni MASSI e MESSI.

Corte Ue - Sentenza nelle cause riunite C 449/18 e C 474/18

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