Comunitario e Internazionale

L'assenza di autorizzazione preventiva non esclude rimborso di cure "urgenti"

di Paola Rossi

Costituisce violazione del principio di libera prestazione dei servizi e della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera la legge nazionale che escluda in radice di ottenere il rimborso delle spese mediche ricevute in altro stato membro per la sola circostanza che non si è in possesso della prescritta autorizzazione preventiva. La Cgue, con la sentenza del 23 settembre sulla causa C-777/18, ha dichiarato che, al contrario tale diritto al rimborso sussiste se per l'urgenza il cittadino comunitario non può procrastinare la prestazione medica all'estero e non ci sarebbe il tempo di attendere la conclusione dell'iter amministrativo di rilascio dell'autorizzazione. Circostanze che il giudice nazionale nonché l'istituzione preposta al rimborso sono tenuti a valutare. Non è quindi legittima la norma nazionale che preveda l'"impossibilità" di ottenere il ristoro delle spese mediche in un ambito di assistenza sanitaria transfrontaliera sul mero rilievo che manchi la preventiva autorizzazione.

No a preclusioni automatiche - Nel risolvere la causa originata da un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo ungherese, cui era ricorso il cittadino che si era visto negare il rimborso di spese sostenute in Germania, la Cgue ha ritenuto sotto il profillo del diritto alla cura la necessità di dare rilievo all'urgenza, cioè la non programmabilità delle cure ricevute e all'impossibilità di ottenere un'autorizzazione in tempi consoni all'urgenza stessa. La non presa in considerazione, da parte del Legislatore nazionale, di tali singole circostanze al fine di riconoscere il rimborso in assenza dellla preventiva autorizzazione, viola tanto i principi che governano l'assistenza transfrontaliera nell'Unione europea quanto limita in maniera sproporzionata la libera prestazione dei servizi, uno dei caposaldi dell'ordinamento unionistico.

Cgue – Sezione IV – Sentenza 23 settembre 2020 causa C 777/18

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