Penale

Spazzacorrotti: prevale la norma più favorevole

di Patrizia Maciocchi

L'entrata in vigore della legge “spazzacorrotti” non giustifica la revoca della sospensione dell'esecuzione in vista della domanda di misura alternativa alla detenzione concessa nel vigore della legge precedente più favorevole. La Cassazione, con la sentenza 1799, respinge il ricorso del Pm, che contestava la possibilità di applicare la legge più favorevole, in base al principio di diritto intertemporale, vista la natura processuale delle norme che regolano la fase dell'esecuzione penale. L'imputato era stato, infatti, condannato in via definitiva per concussione e falso in atto pubblico. Il primo dei due reati contro la pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 317 del Codice penale, rientra nel raggio d'azione della legge 3/2019 la cosiddetta spazzacorrotti entrata in vigore il 31 gennaio dello scorso anno. Ad avviso della pubblica accusa la sopravvenuta natura “ostativa” del reato di concussione imponeva di revocare il primo ordine di esecuzione e di dare un colpo di spugna alla sospensione temporanea che aveva lo scopo di chiedere misure alternative alla detenzione: possibilità non più prevista dopo la legge peggiorativa. La Suprema corte non è d'accordo e respinge il ricorso. I giudici della prima sezione ricordano in prima battuta che sulla “spazzacorrotti”, proprio la prima sezione, ha sollevato, con un rinvio alla Consulta, dei dubbi di costituzionalità sia dal punto di vista della ragionevolezza e del rispetto del principio della pena intesa come mezzo di rieducazione, sia per quanto riguarda la corretta individuazione del regime intertemporale, non essendo stata prevista una disciplina transitoria. Un punto quest'ultimo sul quale la Cassazione si è già espressa ritenendo che l'entrata in vigore di una disciplina peggiorativa non faccia scattare la perdita di efficacia dei provvedimento adottati quando c'era una norma di maggior favore. E questo proprio in virtù del principio secondo il quale “il tempo regola l'atto”

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