Penale

Deroghe solo nei casi di assoluta impossibilità

di Antonio Iorio

L’omesso versamento delle imposte dipende di sovente dalla crisi di liquidità dell’azienda (mancati incassi e/o necessità di destinare le risorse disponibili per il pagamento di altri debiti).

Secondo la Suprema Corte, il dolo generico per la commissione del reato non può escludersi solo perché l’impresa abbia attraversato una fase critica ed abbia destinato le proprie risorse finanziarie alla chiusura di debiti ritenuti urgenti quali ad esempio le banche (Cassazione 35893/2018)

Di recente poi i giudici di legittimità (sentenza 50007/2019) hanno confermato che risponde del reato di omesso versamento l’imprenditore che sceglie di pagare i dipendenti e alcuni fornitori per non interrompere la continuità aziendale in quanto si tratta di una decisione cosciente e volontaria che, non rappresentando una causa di forza maggiore imprevista ed imprevedibile, non può escludere la responsabilità penale.

Può escludersi la responsabilità, invece, solo dimostrando l’assoluta impossibilità di adempiere al pagamento del dovuto e a tal fine occorre provare la non imputabilità all’imprenditore della crisi economica e di non aver fronteggiare la crisi attraverso altre misure (finanziamenti ed esposizione anche personali, crediti, ecc).

In altre parole, occorre dimostrare che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie per consentirgli il corretto e puntuale pagamento delle somme dovute (tra le ultime Cassazione penale 36378/2019).

Per una corretta e prudenziale condotta, ai fini dell’omesso versamento Iva, il contribuente dovrebbe accantonare l’Iva incassata sulle fatture (sentenza 30688/2019) e, per il delitto di omesso versamento di ritenute, dovrebbe ripartire le risorse disponibili eventualmente erogando anche compensi ridotti a dipendenti e professionisti.

Occorre quindi assumere tutti gli accorgimenti necessari per far fronte al pagamento (richieste di finanziamenti a terzi, istituti di credito, ecc) anche mediante un’esposizione personale dell’amministratore/imprenditore.

Da evidenziare che i reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.

A tal fine, quindi, il reato non è punibile se il contribuente:

corrisponde le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso;

esegue il pagamento a seguito dell’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate;

esegue il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tuttavia, anche ove l’interessato abbia avviato un piano di rateazione previsto dalla norma fiscale per il versamento del dovuto, ai fini della non punibilità del reato occorre comunque l’integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Se all’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario è in corso di rateazione, è concesso un termine di 3 mesi per eseguire i residui versamenti.

Il Giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori 3 mesi.

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