Penale

Maxifrodi Iva transnazionali, ora sanzioni anche alle società

di Giovanni Negri

Decreto 231 esteso alle maxifrodi Iva, per le quali sarà sanzionato anche il solo tentativo. Estensione dei reati presupposto e allargamento di quelli contro la pubblica amministrazione per i quali le imprese sono chiamate a rispondere per condotte dei dipendenti. Ma anche inasprimento del trattamento punitivo per i delitti che compromettono il bilancio dell’Unione europea. Sono questi alcuni dei cardini del decreto legislativo oggi in discussione al consiglio dei ministri con il quale viene recepita la direttiva Pif (protezione degli interessi finanziari), la n. 1371 del 2017.

Il provvedimento, che tiene conto del recente intervento sul penale tributario che ha tra l’altro introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, sulla base del decreto 231 del 2001, per i principali reati fiscali, chiude il cerchio, stabilendo di colpire le più gravi infrazioni in materia di Iva, se commessi con elementi di transnazionalità. Così, con una soglia di evasione però assai elevata, collocata a 10 milioni, potrà essere punito con sanzione pecuniaria fino a 300 quote il delitto di dichiarazione infedele, con 400 quote quelli di omessa dichiarazione e l’indebita compensazione.

L’effetto manovra sui reati fiscali si è fatto sentire, evitando che nel decreto venisse introdotto un aumento dei massimi di pena che possono essere inflitti e, così, si interviene per inserire nel decreto legislativo n. 74 del 2000, per quanto riguarda i delitti sanzionati dal decreto 231, anche la punibilità del tentativo.

Nella lista dei reati presupposto previsti dal decreto 231 fanno poi ingresso il delitto di frode nelle pubbliche forniture e quello di frode in agricoltura. Come pure è allargata l’area dei reati contro la pubblica amministrazione che possono chiamare in causa le imprese: vi saranno compresi il peculato, anche nella forma agevolata dall’errore altrui, e l’abuso d’ufficio. Altra new entry nell’elenco dei reati previsti dal decreto 231 è poi quella del contrabbando, dove la sanzione base a carico delle società è stata fissata in 200 quote, con la possibilità però di arrivare sino a 400 quote quando viene sfondato il tetto di 100.000 euro di mancato pagamento di diritti di confine. In quest’ultimo caso, è ammessa anche l’applicazione delle sanzioni interdittive.

Venendo alle altre misure di diritto penale, lo schema di decreto oggi in discussione stringe le maglie sul versante delle frodi comunitarie in agricoltura, stabilendo la pena delle detenzione fino a quattro anni, quando la somma indebitamente percepita è superiore a 100mila euro.

Inoltre, per il peculato attraverso errore altrui, per l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e per l’induzione indebita, nel Codice penale vengono aggiunte le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti riguardano denaro o altre utilità sottratte al bilancio dell’Unione con un danno comunque complessivamente considerato superiore a 100mila euro; in questo caso è stato previsto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione.

Per i principali reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato, induzione indebita, istigazione alla corruzione) si allunga l’elenco delle fattispecie previsto dall’articolo 322 bis del Codice penale sino a comprendere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati che non fanno parte dell’Unione europea, quando però i fatti sono di gravità tale da danneggiare gli interessi finanziari della Ue.

E ancora, si è ritenuto di dovere affiancare l’Unione europea allo Stato e agli altri enti pubblici tra le persone offese dal reato di truffa, in maniera tale da rafforzare la tutela penale degli interessi della Ue attraverso anche la previsione della procedibilità d’ufficio.

Per quanto riguarda il contrabbando, la stretta stabilisce la previsione di un’aggravante speciale quando l’ammontare dei diritti di confine è superiore a 10mila euro. Nello stesso tempo, la necessità di recepimento della direttiva Pif ha imposto una parziale retromarcia rispetto a casi recentemente depenalizzati con il decreto legislativo 8 del 2016. Per le condotte che solo quattro anni fa si era stabilito di punire solo con misure pecuniarie viene reintrodotta una criminalizzazione quando i diritti di confine dovuti sono superiori a 10mila euro.

Infine, ogni anno il ministero della Giustizia dovrà inviare alla Commissione europea una relazione con i dati statistiche sul numero di procedimenti iscritti, delle sentenze adottate e dei provvedimenti di archiviazione per i reati in danno degli interessi dell’Unione. Da segnalare anche gli importi delle somme soggette a confisca e i il danno stimato per la Ue.

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