Penale

Polizza confiscata, la richiesta di liquidazione non fa scattare l'elusione amministrazione giudiziaria

Non integra il delitto di tentata elusione dell'amministrazione giudiziaria di beni personali (articolo 56 Cp e 76, comma 5, del Dlgs 159/2011), la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro e a successiva confisca di prevenzione, trattandosi di bene che non è suscettibile di amministrazione giudiziaria, potendo soltanto essere, o meno, riscattata. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2030 del 21 gennaio 2020 (messa in evidenza sul sito internet) che ha annullato la condanna disposta dalla Corte di appello di Roma. Per i giudici infatti la norma punisce le «condotte simulate o elusive dell'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali e non di qualsiasi provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione».

Secondo l'imputazione, l'imputato aveva tentato di eludere il provvedimento di confisca di prevenzione, inoltrando alla Cattolica una richiesta di liquidazione della polizza assicurativa, dopo che la società gli aveva inviato un avviso di scadenza della medesima. L'assicurazione non aveva poi proceduto alla vendita avendo accertato attraverso la Guardia di Finanza la permanenza del vincolo.

Per i giudici però non sussiste «il fondamento fattuale del reato ipotizzato, ossia il bene suscettibile di amministrazione giudiziaria». Una cosa infatti è, spiega la Corte, l'amministrazione giudiziaria di un'azienda di commercio sottoposta a sequestro, altra una polizza assicurativa che «non può essere "amministrata", ma solo riscattata o non riscattata, cosicché la richiesta di liquidazione non poteva integrare un tentativo di elusione del provvedimento di amministrazione».
In definitiva, con la richiesta di liquidazione della polizza l'imputato «non pose in essere la
condotta contesta». Al più, conclude la Corte, se l'articolo 334 del codice penale fosse applicabile anche al sequestro di prevenzione, la sua condotta avrebbe potuto integrare il tentativo del delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Corte di cassazione - Sentenza n. 2030 del 21 gennaio 2020

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