Penale

Fallimento, il debito verso l'Erario esclude l'intento distrattivo

Francesco Machina Grifeo

In caso di fallimento dell'azienda, va considerata «congrua» la motivazione che esclude la "condotta distrattiva" dell'amministratore in quanto il «passivo ammesso» consiste in debiti verso Equitalia e verso la banca. Lo ha stabilito la Quinta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 2708 di ieri, annullando la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale decisa dalla Corte di appello di Napoli in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado. Per la Suprema corte, infatti, legittimamente, il tribunale aveva affermato che non poteva ritenersi integrasse una condotta distrattiva il mancato pagamento di debiti erariali e verso la banca.

Accolto dunque il ricorso dell'imputato che aveva sottolineato come il divario tra attivo e passivo «era costituito da debiti maturati verso il Fisco e verso gli istituti di credito». La Cassazione afferma poi che, il giudice di secondo grado, nel ribaltare la decisione era venuto meno all'obbligo di motivazione rafforzata dovuto in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. Come chiarito dalle S.U. (n 33748/2005) infatti il giudice che riformi totalmente la decisione ha l'obbligo di «delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato».

Ragion per cui, prosegue la decisione, «emerge l'insufficienza dell'apparato argomentativo» della sentenza impugnata «in ordine alla questione decisiva, congruamente affrontata dal decidente di primo grado». Secondo il tribunale infatti «poiché il passivo ammesso (per 105.543 euro) era costituito da debiti verso Equitalia per tributi non pagati, maggiorati della quota dovuta per interessi e sanzioni (per 30.000 euro), da un debito nei confronti della Camera di commercio e da un debito verso la Banca Popolare di Ancona per anticipazioni bancarie per euro 70.000, non poteva ritenersi che il mancato pagamento del debito erariale e il mancato rientro delle esposizioni debitorie con istituti di credito integrassero condotte distrattive».

Corte di cassazione - Sentenza 23 gennaio 2020 n. 270

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