Penale

Nel Daspo il difensore può usare la Pec

di Patrizia Maciocchi

Via libera, nei procedimenti che riguardano il Daspo, alla presentazione con la Posta elettronica certificata, di richieste e memorie difensive, al giudice competente per la convalida per provvedimento. La Corte di cassazione, con la sentenza 5427, accoglie il ricorso contro il provvedimento con il quale il questore vietava l'accesso del ricorrente per 5 anni nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Tra gli altri punti del ricorso la difesa lamentava un vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di una memoria, malgrado fosse stata tempestivamente inviata alla cancelleria del Gip a mezzo posta elettronica certificata.

La Cancelleria aveva, infatti, comunicato al difensore che la memoria non sarebbe stata presa in considerazione a causa dell'irritualità dell'invio. Per la Suprema Corte però è una conclusione sbagliata. I giudici, della terza sezione penale, ricordano che è possibile utilizzare la Pec nel Daspo, per la particolarità della procedura stabilita nel procedimento di convalida, caratterizzata dall'assenza di indicazioni specifiche sulla modalità di deposito degli atti. Il via libera si giustifica anche in considerazione del fatto che il mezzo telematico garantisce sicura affidabilità sulla provenienza e la ricezione di quanto inviato.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 11 febbraio 2020 n.5427

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