Penale

Omicidio stradale: lo stato di ebbrezza è presupposto di applicazione dell’aggravante

di Giuseppe Amato

In tema di omicidio stradale, il testo dell'articolo 589-bis, comma 2, del Cp non riconduce la fattispecie aggravata all'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante. Il legislatore, infatti - precisa la Cassazione con la sentenza 4882/2020 - stabilisce l'aggravamento per l'ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. Del resto, che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell'aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si desume anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell'omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada perde la propria autonomia.

La violazione della regola cautelare - È assolutamente condivisibile il principio secondo cui la violazione della regola cautelare rappresentata dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra necessariamente nel contenuto della colpa penalmente sanzionata ex articolo 589-bis, comma 2, del codice penale, nel senso che l'ipotesi incriminatrice è configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente, cui questo quindi risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa.

È peraltro ovvio, secondo le regole generali, che, perché possa formalizzarsi l'addebito (aggravato o meno), a carico del conducente risultato in condizioni alterate, occorre il riscontro della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso derivatone, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile (per riferimenti, sezione IV, 24 maggio 2007, parte civile Venticinque in proc. Cammusso).

Sulla responsabilità aggravata -Vale cioè il principio pacifico secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge (qui, la violazione della normativa in tema di assunzione di alcool o di droghe) o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della "causalità" tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perché, per poter affermare la responsabilità, occorre non solo la "causalità materiale" tra la condotta e l'evento dannoso, ma anche la cosiddetta "causalità della colpa" ossia la dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l'evento (per riferimenti, ancora, sezione IV, 18 maggio 2011, parte civile Longo e altri in proc. Mercurio e altro; nonché, sezione IV, 22 settembre 2011, Michelini).

Per intenderci, non potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato de quo il conducente - pure in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza della droga - allorquando risulti che, anche laddove fosse risultato in condizioni "normali", l'incidente si sarebbe comunque verificato per altre ragioni, a lui non imputabili e magari riconducibili esclusivamente alla condotta della vittima. Per converso, sussisterebbe la responsabilità "aggravata" in caso di incidente riconducibile alla colpa del conducente in condizioni alterate, pur se i profili di colpa nulla avessero a che fare con lo stato di alterazione.

Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 5 febbraio 2020 n. 4882

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