Penale

Se cambia l'imputazione scatta la facoltà di richiedere la messa alla prova

Francesco Machina Grifeo

Se il Pm modifica l'imputazione originaria nel corso dell'istruttoria, all'imputato deve essere concessa la facoltà di richiedere, al giudice del dibattimento, l'ammissione al rito alternativo premiale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 depositata ieri, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del Cpp, proprio nella parte in cui non prevede tale facoltà per l'imputato, e richiamando la pronuncia n. 141/2018 di analogo tenore in relazione alle circostanze aggravanti.

Il ricorso è stato promosso dal Tribunale di Grosseto, nel gennaio del 2019, nell'ambito di un rinvio a giudizio per un fatto originariamente qualificato come ricettazione (articolo 648 Cp) di oggetti provenienti da un furto in chiesa. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, il Pm ha ritenuto - senza peraltro che fossero emersi elementi di novità - di contestare all'imputato (articolo 516, comma 1, Cpp) di avere egli stesso sottratto gli oggetti, e di essere pertanto responsabile di furto in abitazione (624-bis Cp). A questo punto l'imputato ha chiesto di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova (ai sensi dell'articolo 168-bis Cp), previa rimessione delle questioni di legittimità costituzionale.

Per la Consulta le questioni sono fondate. «La scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato – si legge nella decisione - costituisce una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa». Per questa ragione, prosegue la Corte, sono stati dichiarati, di volta in volta, illegittimi gli articoli 516 e 517 Cpp, nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di essere ammesso a un rito speciale a contenuto premiale tutte le volte in cui, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso «un fatto diverso da quello originariamente contestato, ovvero un reato connesso o una circostanza aggravante non previamente contestati all'imputato». Queste preclusioni, inoltre, sono state considerate lesive del principio di eguaglianza, «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza dalla maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero» (sentenza n. 265 del 1994).

Se dunque, in una prima fase, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale erano state circoscritte all'ipotesi in cui la diversa o nuova contestazione concernesse un fatto già risultante dagli atti di indagine, tale criterio limitativo è stato progressivamente abbandonato, affermando che in «ogni ipotesi di nuove contestazioni - indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero -, all'imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo». Questo principio ha trovato puntuale applicazione, in relazione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, nella recente sentenza n. 141 del 2018, con riferimento all'ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti nel corso dell'istruttoria dibattimentale (articolo 517 Cpp). E, dunque, conclude la Consulta, «non può che essere esteso anche all'ipotesi - strutturalmente identica, sotto il profilo che qui rileva - prevista dall'art. 516 c.p.p.», relativo alla "Modifica dell'imputazione".

Corte costituzionale - Sentenza 11 febbraio 2020 n. 14

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