Penale

Gratuito patrocinio, la Cassazione non quantifica le spese della parte civile

di Patrizia Maciocchi

Nel giudizio di legittimità spetta alla Cassazione la condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio. Mentre saranno il giudice del rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a liquidare tali spese emettendo il decreto di pagamento. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 5464, dirimono il contrasto sul punto e prendono le distanze dall’orientamento che affidava alla Suprema corte anche il compito di liquidare le spese. Il contrasto riguardava l’individuazione, per il giudizio di Cassazione, del giudice competente a liquidare le spese sostenute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ad emettere, sempre in sede di legittimità, il decreto di liquidazione degli onorari in favore del suo difensore.

Il Supremo consesso si affida all’interpretazione letterale della norma , sulle spese di giustizia (articolo 83 del Dpr 115/2002) che, nel caso specifico, non si presta ad ambiguità. Il comma 2 dell’articolo 83 dispone infatti che «la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».

La Cassazione ricorda che le spese processuali che gravano sulla parte civile non sono limitate all’onorario e agli esborsi relativi al difensore. Per questo non si può affermare che gli importi delle due liquidazioni debbano coincidere. Ma è necessario coordinarle. La soluzione sta nella parte di giurisprudenza che affida alla Cassazione il compito «di condannare nell’an», affermando il diritto della parte civile al ristoro delle spese processuali, mentre la quantificazione sarà determinata in seguito, tenendo conto della liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa. Una scelta che assicura la tutela dei diversi interessi in gioco. Nel caso esaminato dalla Sezione remittente la Cassazione aveva invece determinato l’ammontare delle spese. Un sbaglio da correggere con la procedura dell’errore materiale.

Corte di cassazione – Sezioni unite – Sentenza 12 febbraio 2020 n.5464

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