Penale

Iva di gruppo, risponde la consolidante

di Laura Ambrosi

Il rappresentante legale della società consolidante risponde dell’omesso versamento Iva derivante dalla dichiarazione di gruppo anche se l’inadempimento é riferibile a un debito della consolidata Lo afferma Cassazione (sentenza n. 5513). All’origine della vicenda il procedimento penale instaurato nei confronti dell’amministratore di una società consolidante di un gruppo per omesso versamento dell’Iva riferibile alla consolidata.

La contestazione concerneva l’omesso versamento dell'imposta dovuta risultante dalla dichiarazione del gruppo. Nei primi due gradi di giudizio, il rappresentante legale della consolidante veniva condannato e ricorreva alla Suprema Corte lamentando un’errata interpretazione della norma. L’omissione, secondo la difesa, era imputabile solo alla controllata che non aveva versato alla consolidante le somme dovute. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che il consolidato fiscale ai fini delle imposte è un particolare regime di determinazione delle somme dovute dalle società appartenenti a un gruppo. Aderendo al particolare regime, sorge un’unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi legati tra di loro da un rapporto di controllo. Ai fini delle imposte dirette è previsto (articolo 127 Tuir) che l’ente controllante sia responsabile per i maggiori debiti di imposta e per i relativi interessi riferiti al reddito complessivo. Tale disciplina è applicabile anche all’Iva e pertanto la responsabilità della controllante è riferibile all’imposta dovuta sull’imponibile complessivo del gruppo.

L'omesso versamento da parte di una controllata dunque non esclude da responsabilità la controllante.

Inoltre, la difesa non aveva argomentato sui rapporti con le controllate e sulle ragioni dell’omesso versamento.

Non vi era alcun elemento idoneo a documentare che la controllante si fosse attivata per ottenere il versamento delle somme dovute per l’IVA dalle controllate. È stato evidenziato che ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato nella detenzione in un’altra società di capitali di azioni che permette l’ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. La consolidante con il proprio potere di controllo avrebbe potuto conoscere la posizione debitoria e reperire le risorse necessarie per il versamento dell'imposta nei termini previsti.

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