Penale

Per l’astensione del legale dall’udienza non basta la comunicazione con la Pec

Giampaolo Piagnerelli

L'astensione degli avvocati difensori nel processo penale non è legittimata dall'invio della Pec che avvisa di un'eventuale "'assenza dei legali". Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 5798/20.

Le regole - La Cassazione chiarisce che nel processo penale alle parti non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante l'uso della posta elettronica certificata e, pertanto, deve ritenersi illegittima la comunicazione diretta alla cancelleria tramite tale forma di trasmissione, quando la stessa non sia accompagnata da un formale deposito in cancelleria come previsto dall'articolo 121 del Cpp. Nel caso concreto, pure a volere riconoscere l'obbligo in capo al giudice di prendere in considerazione il contenuto dell'istanza di differimento dell'udienza motivata dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo unitario degli avvocati, va evidenziato come il giudice di appello avesse congruamente motivato evidenziando come l'istanza fosse pervenuta alla cancelleria dell'ufficio giudiziario soltanto allorquando l'udienza era già terminata e quando era ormai chiuso il relativo verbale cosicché non sarebbe stato possibile disporre il differimento dell'udienza dal momento che la stessa era stata già programma ed effettuata all'ora di rito.

Conclusioni - La motivazione – sottolinea la Cassazione – risulta in piena sintonia con la disciplina regolamentare contenuta nel codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati che all'articolo 3 punto b) prevede che la dichiarazione di astensione possa essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o presso la segreteria del pubblico ministero almeno due giorni prima della data stabilita proprio per consentire all'autorità giudiziaria di esaminarla preventivamente e di apprezzare le ragioni della richiesta e confrontarle con la peculiarità del caso concreto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©